1° gennaio 2011: nuovo percorso ad ostacoli per le compensazioni

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La Manovra 2010 ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, la preclusione alla compensazione per il contribuente che sia debitore di tributi iscritti a ruolo per più di 1.500 euro; la possibilità di estinguere, mediante compensazione, i debiti derivanti da iscrizioni a ruolo, utilizzando crediti tributari secondo modalità da definire o utilizzando crediti vantati dal contribuente per forniture e appalti; la delimitazione dell’applicazione della compensazione volontaria dei crediti chiesti a rimborso; l’ampliamento dell’ambito applicativo della certificazione del credito, e, infine, la rimodulazione delle previsioni di bilancio.

Tutto questo si aggiunge a quanto già prescritto dall’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 – convertito con le modificazioni dalla Legge 3.8.2009, n. 102 – che ha introdotto a decorrere dall’01.01.2010 nuove regole per la compensazione nel modello F24 con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione “orizzontale” o “esterna”) dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro maturati nell’anno 2009 e seguenti.

Operativamente, quindi, dovrà essere effettuata una specifica attenzione nell’operare la compensazione di un credito sulla scorta di: certezza del credito, l’utilizzo di un credito inesistente comporta, infatti, sanzioni dal 100 al 200 per cento del credito stesso, seppur ravvedibile; in caso di credito Iva riscontrare i limiti; verificare che non vi siano iscrizioni a ruolo definitive scadute e non versate, superiori a 1500 euro, alla data dell’utilizzo del credito.

Con il presente intervento si intende focalizzare l’attenzione su quanto sancito dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 in merito al divieto, dal 1° gennaio 2011, di utilizzare in compensazione crediti fiscali e contributivi per il pagamento di tributi e contributi in presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro, norma che, come chiarito dalla relazione di accompagnamento, è finalizzata ad evitare che i contribuenti possano compensare immediatamente crediti fiscali nel modello F24 quando sono debitori di altri importi iscritti a ruolo.

Il nuovo divieto si applica in presenza e fino a concorrenza di debiti tributari di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti in ruoli, per i quali è scaduto il termine di pagamento e sempre che non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione. Per evidenti e necessari intenti dissuasivi, l’inosservanza del divieto è punita con la sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (con i relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

Tale nuove disposizioni si aggiungono a quelle previste dall’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 – convertito con le modificazioni dalla Legge 3.8.2009, n. 102 – che ha introdotto a decorrere dall’01.01.2010 nuove regole per la compensazione nel modello F24 con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione “orizzontale” o “esterna”) dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro maturati nell’anno 2009 e seguenti, così come meglio potremo rivedere, nel proseguo della presente trattazione.

Dal 1° gennaio 2011, in concreto, l’attività degli studi dei commercialisti e delle aziende comporterà, infatti, una specifica attenzione nell’operare la compensazione di un credito sulla scorta di:

  • certezza del credito, l’utilizzo di un credito inesistente comporta, infatti, sanzioni dal 100 al 200 per cento del credito stesso, seppur ravvedibile (art. 27, comma 18, D.L. 29 novembre 2008, Legge 28 gennaio 2009);
  • in caso di credito Iva, riscontrare i limiti (D.L. n. 78/2009);
  • verificare che non vi siano iscrizioni a ruolo definitive scadute e non versate, superiori a 1500, alla data dell’utilizzo del credito.

Per quanto riguarda il credito Iva gli studi dei commercialisti sono nella condizione, in qualità di intermediari, tramite il cassetto fiscale di Entratel, di verificare l’utilizzo per la parte eccedente i 10.000 o 15.000 euro, oltre che quantificare gli utilizzi degli altri crediti costantemente in relazione agli F24 effettivamente presentati dal contribuente.

Così non è per consultare l’estratto conto Equitalia e, quindi, riscontrare la presenza dell’ulteriore causa ostativa decorrente dal 01.01.2011 (divieto di compensazione in presenza di tributi iscritti a ruolo per più di 1.500 euro).

A tale ultimo proposito, prima di dettagliare gli aspetti dei nuovi limiti di compensazione, si pone l’attenzione sulla circostanza che, gli Studi dei commercialisti, in qualità di intermediari, necessitano di un intervento dei contribuenti loro Clienti per poter accedere alla lettura dell’Estratto conto Equitalia.

In particolare, gli Studi accedono, con le credenziali ADE, al servizio estratto conto del sito Equitalia, dal menu vanno sulla sezione Deleghe accettando il regolamento; solo cosi sono abilitati a ricevere le deleghe dai propri clienti. A questo punto, sono i Clienti a rilasciare la delega agli Studi.

Tale facoltà passa attraverso due canali alternativi:

  • ottenere le credenziali INPS quale cittadino, limitate però alle sole persone fisiche non anche alle persone giuridiche;
  • ottenere le Credenziali ADE.

Tali credenziali comportano però la necessità che i Clienti assistiti effettuino la procedura di registrazione suggerita dal sito agenzia entrate; accreditino se stessi come persona fisica per poi estendere l’accesso alle persone giuridiche rappresentate.

Si veda anche la guida di seguito riportata.

http://www.equitaliaetr.it/equitalia/export/etr/files/Guida_illustrata_estratto conto.pdf

Fatto ciò è possibile autenticarsi presso il servizio estratto conto on line dal sito

https://servizi.equitaliaspa.it/equitaliaServiziWeb/home/login.do

e rilasciare la propria delega indicando il codice fiscale dell’intermediario nel limite di due intermediari

Compensazione di crediti in presenza di tributi iscritti a ruolo per più di 1.500 euro

Alla luce di quanto sopra, inquadriamo, ora esattamente cosa succede dal 1° gennaio 2011 in materia di compensazione di crediti.

Il contribuente che vanta crediti verso l’Erario – al fine di effettuare operazioni di autocompensazione nel mod. F24 – deve provvedere ad una preliminare verifica per accertare che non sia gravato da ruoli definitivi inerenti debiti per tributi erariali per i quali siano scaduti i termini per il pagamento, così come disposto dall’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) secondo cui, in particolare, è disposto che, a decorrere dal 1º gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento. 

ATTENZIONE!!!

Il suddetto limite di 1.500 Euro deve ritenersi costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia.

ESEMPIO 1

Deve ritenersi preclusa la compensazione nel modello F24 in presenza di una cartella di pagamento scaduta di 800 euro a titolo di IRES e di una cartella scaduta di 950 euro a titolo di IVA.

Inoltre, l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è comunque vietato solo fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, di cui è scaduto il pagamento. Pertanto, qualora i crediti disponibili siano superiori all’ammontare degli importi iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione deve ritenersi ammessa per gli importi eccedenti.

ESEMPIO 2

Ad esempio, in presenza di un credito IRES pari a 30.000,00 euro e di un debito IVA iscritto a ruolo e non pagato pari a 22.000,00 euro, è possibile utilizzare in compensazione 8.000,00 euro di credito.

ESEMPIO 3

La società Alfa s.r.l.:

  • ha un credito IVA pari a 6.000 euro;
  • deve effettuare il versamento di ritenute IRPEF per 4.750 euro;
  • è gravata da iscrizioni a ruolo, divenute definitive, per 3.350 euro, incluso gli oneri accessori (> euro 1.500).

Al fine di non incorrere in sanzioni, la compensazione dovrà essere effettuata lasciando inutilizzato l’importo pari ad euro 3.350, per cui si potrà compensare in F24 esclusivamente la somma di euro 2.650 (ossia 6.000 – 3.350), provvedendo a pagare la differenza di euro 2.100.

E’ importante precisare che le nuove disposizioni afferenti l’auto-compensazione dei crediti erariali in F24 hanno effetto solo per i ruoli definitivi. Le disposizioni in commento non prevedono, infatti, l’applicabilità della limitazione delle compensazioni erariali qualora ci si trovi in presenza di ruoli provvisori in dipendenza di accertamenti per i quali sia stato prodotto ricorso tributario o si sia ottenuto una sospensiva degli effetti del ruolo stesso. Analoga inapplicabilità ricorre anche nel caso in cui i ruoli pur se definitivi siano relativi a debiti di natura non tributaria.

In sostanza, la disposizione normativa pone due condizioni:

  1.  che si tratti di importi iscritti a ruolo e;
  2.  che sia scaduto il termine per il pagamento.

In funzione di quanto sopra, non è sufficiente, pertanto, che il contribuente abbia ricevuto la notifica della cartella di pagamento per determinare il divieto, ma occorre che siano anche scaduti i 60 giorni successivi, il che comporta che eventuali notifiche ancora “pendenti” alla data del 1° gennaio 2011, non comporteranno l’operatività del blocco in questione.

La limitazione alla compensazione in argomento vige in relazione all’utilizzo delle compensazioni di crediti vantati verso l‘Erario (IVA, IRPEF, IRES, etc.) ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Le limitazioni all’utilizzo di crediti in compensazione sono riferite, quindi, esclusivamente agli importi a debito verso l’Erario supportati da ruoli definitivi per i quali sia scaduto il termine di pagamento e superiori (incluso gli accessori) a 1.500 euro.

A questo punto va fatta, una ulteriore precisazione: in relazione agli importi a debito iscritti a ruolo, l’art. 31 co. 1 del D.L. n. 78/2010 considera anche gli “accessori” delle imposte erariali, vale a dire:

  • gli interessi (in particolare quelli di cui all’articolo 20 del DPR 602/1973);
  • le sanzioni amministrative.

Al riguardo, dovrà essere chiarito se rilevano anche altri importi “accessori” ai tributi iscritti a ruolo, dato che questi, oltre a non essere originariamente compresi nel ruolo, maturano giornalmente, quali, ad esempio:

  • gli aggi della riscossione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 122/1999);
  • le spese di notifica della cartella (ai sensi dell’articolo 17 comma 7-ter del D.Lgs n. 122/1999).

In ogni caso, in presenza di somme iscritte a ruolo derivanti da debiti avente natura diversa da quella erariale (es. ICI, contributi previdenziali INPS per dipendenti, artigiani, commercianti o quelli dovuti per la gestione separata ex Legge n. 335/1995, nonché i premi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, etc.) non vi è alcuna preclusione all’autocompensazione in F24 tra credito erariale spettante e i tributi dovuti.

Vi è, da sottolineare che ad oggi è dubbio se la compensazione sia preclusa in presenza di debiti iscritti a ruolo relativi all’Irap: se è vero che l’imposta si qualifica come “regionale”, la Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza 296/2003) ha più volte ribadito che essa non costituisce “tributo proprio” delle Regioni, ma rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali. Va, quindi,  chiarito se l’Irap rientra o meno nell’ambito di applicazione delle limitazioni in commento.

Va, inoltre, evidenziato che nell’ambito della norma in rassegna non vi rientrano le compensazioni così dette “verticali”. Per esempio, nel caso in cui vi sia un debito Iva e contemporaneamente un credito Iva, anche a fronte di un debito iscritto a ruolo a titolo definitivo per imposte sul reddito, la compensazione è possibile in quanto la stessa non è effettuata nell’ambito del decreto legislativo n. 241 del 1997 richiamato dall’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010.

Qualora, non venga rispettato quanto disposto dal suddetto art. 31 del D.L. n. 78/2010 e vengano effettuate compensazioni in F24 con l’utilizzo di crediti erariali in presenza di posizioni debitorie aventi natura erariale e di importo superiore a millecinquecento euro, il contribuente sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa pari al 50% dell’importo compensato indebitamente. Con la precisazione che tale sanzione incontra dei limiti in quanto:

  • non è applicabile finché sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa. In tali ipotesi i termini di decadenza e prescrizione previsti dall’articolo 20 del D.Lgs n. 472/1997 decorrono dal giorno successivo a quello di definizione della contestazione. L’atto di irrogazione della sanzione in esame deve quindi essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la definizione della contestazione giudiziaria o amministrativa sull’iscrizione a ruolo. Ai sensi del co. 2 dell’art. 20 del DLgs. 472/97, se entro il suddetto termine la notificazione dell’atto di irrogazione è stata eseguita nei confronti di almeno uno degli autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno;
  • il suo ammontare non può superare il 50% delle somme indebitamente compensate.

ESEMPIO 4

Si ipotizzi un contribuente con un credito Irpef da dichiarazione 2010 pari a 5mila euro che procede a compensare nel modello F24 con un corrispondente debito per ritenute Irpef nonostante sia iscritto a ruolo per euro 8mila a seguito di un accertamento in materia di Iva (cartella esattoriale scaduta e non pagata). In tal caso scatterà la sanzione pari al 50% del minore tra 8mila (debito iscritto a ruolo) e 5mila (credito compensato).

ESEMPIO 5

Si ipotizzi che un contribuente vanti un credito Irpef pari a euro 2.000 e al tempo stesso abbia a suo carico iscrizioni a ruolo a titolo definitivo per euro 1.600. Secondo la formulazione letterale della norma in una tale situazione la parte disponibile del credito Irpef utilizzabile in compensazione risulta pari a euro 400 mentre ogni utilizzo superiore a tale importo fa scattare la violazione della norma in commento.

Se il contribuente utilizzasse tale credito Irpef in compensazione per euro 800 commetterebbe un’indebita compensazione pari a euro 400 alla quale si rende applicabile la sanzione pari a euro 200 poiché, infatti, il 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo è pari ad euro 800 ma la sanzione non può superare il 50% delle somme indebitamente compensate pari appunto a euro 200.

Vediamo, ora di seguito qualche altro esempio esplicativo.

ESEMPIO 6

Un contribuente ha un debito erariale IRPEF recato da un ruolo definitivo per euro 1.000 (quindi inferiore a euro 1.500) ed ha un credito per IVA di euro 1.100 che vuole compensare con un debito Inps di Euro 750. Il contribuente potrà procedere all’autocompensazione in F24 di debiti fino a concorrenza del credito vantano di euro 1.100 indipendentemente dalla presenza del ruolo in quanto quest’ultimo è inferiore a euro 1.500. Quindi potrà compensare il suo debito nei confronti dell’INPS di euro 750.

ESEMPIO 7

Un contribuente ha un debito per il quale è stato emesso un ruolo definitivo di euro 6.500 per contributi previdenziali non versati negli anni pregressi ed ha un credito IVA per euro 2.000. Il contribuente intende effettuare la compensazione delle ritenute IRPEF da versare pari a Euro 1.750 con il credito IVA. La compensazione è possibile in quanto il ruolo definitivo deriva da debiti contributivi e, quindi, non erariali.

ESEMPIO 8

La società Beta s.r.l.:

  • ha un credito IVA pari a 1.600 euro;
  • deve effettuare il versamento di ritenute IRPEF per 800 euro;
  • è gravata da iscrizioni a ruolo, divenute definitive, per 1.100 euro, incluso gli oneri accessori (< euro 1.500).

Poiché la norma prevede che la limitazione alla compensazione ha effetto solo nel caso di crediti erariali (ed afferenti accessori) supportati da ruolo definitivo di importo superiore ad euro 1.500, nel caso in esame la compensazione potrà essere effettuata per l’intero importo dovuto a titolo di IRPEF.

ESEMPIO 9

Un contribuente presenta la seguente situazione:

  • credito IVA pari a 8.000;
  • debito per ritenute IRPEF da compensare al 16.02.2011 pari a 1.750 euro;
  • cartella esattoriale di 7.000 euro, notificata in data 30.01.2011 per IVA non pagata.

Il contribuente in data 16.02.2011 potrà regolarmente procedere alla compensazione, in quanto, sia pure titolare di una cartella per debiti erariali scaduti, alla data della compensazione (16.02.2011), non sono ancora scaduti i termini (60 giorni dalla notifica), per procedere al pagamento della stessa.

Infine, si fa osservare che a riguardo dei limiti alle compensazione, come sopra descritti, nessuna problematica esiste qualora i debiti iscritti a ruolo siano stati oggetto di rateizzazione. Il contribuente che al 1° gennaio 2011 ha una cartella per debiti iscritti a ruolo, per i quali gode di rateazione della stessa, non può considerarsi come soggetto inadempiente, in quanto, trattasi di soggetto che ha ottenuto un’agevolazione per l’estinzione del debito. In tale circostanza, potrà, quindi, regolarmente effettuare la compensazione.

Compensazione a favore del contribuente

A bilanciare le restrizioni introdotte e sopra illustrate, il comma 1 dell’art. 31 della Manovra estiva ha previsto anche la possibilità inversa, ossia quella di provvedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo (sempre relative a tributi erariali e accessori) utilizzando in compensazione i crediti relativi agli stessi tributi, demandando, ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che doveva essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, avvenuta il 31.05.2010 e quindi entro il 27.11.2010, ma che a tutt’oggi manca all’appello, le relative modalità.

Si tratta di una disposizione destinata a superare i limiti dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, per diventare un vero e proprio meccanismo estintivo della generalità dei debiti tributari.

COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA

Il contesto fin qui argomentato, è “completato”  dall’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 – convertito con le modificazioni dalla Legge 3.8.2009, n. 102 –  che ha introdotto a decorrere dall’01.01.2010 nuove regole per la compensazione nel modello F24 con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione “orizzontale” o “esterna”) dei crediti IVA di importo superiore a 10.000,00 euro maturati nell’anno 2009 e seguenti. Di conseguenza, non essendo intervenute modifiche al riguardo, anche per il 2011 – con riferimento al credito Iva maturato nel corso dell’anno 2010 – dovranno essere osservate le stesse regole applicate a decorrere dall’01.10.2010. Ciò permette di affermare che le compensazioni dei crediti Iva, anche per l’anno 2011, possono essere così sintetizzate:

  • la compensazione dei crediti IVA, di importo superiore a 10.000,00 euro, può essere effettuata solo a partire dalla prima scadenza di pagamento tributario/contributivo (in genere il giorno 16 del mese) successiva a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emerge il credito; le deleghe per la compensazione del credito Iva, inoltre, non possono essere presentate prima del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge; 
OSSERVA
In merito alla natura del limite dei 10.000 euro fissato dalla norma (tali considerazioni si estendono anche a quello dei 15.000 euro previsto con l’apposizione del visto di conformità) l’anno scorso si è dibattuto sul fatto se lo stesso fosse da considerare alla stregua di una soglia, al superamento della quale tutto il credito (anche i primi 10.000 euro) scontava le nuove regole oppure se tale limite avesse le caratteristiche di una “franchigia”, comunque salva dall’applicazione delle nuove regole.Il tenore letterale dell’articolo 10 del D.L. n. 78/2009 propendeva per tale ultima soluzione (quella “favorevole” al contribuente) che permetteva di compensare crediti Iva superiori ad euro 10.000, applicando le nuove regole solo alla parte eccedente rispetto ai 10.000 euro.Opportunamente con la circolare n. 1/E/2010 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che “ con l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva il legislatore introduce una sorta di “doppio binario”, distinguendo tra crediti Iva eccedenti l’importo di 10.000 euro, cui si applica la nuova disciplina, rispetto a quelli di importo pari o inferiore, cui continuano ad applicarsi le “vecchie regole.Pertanto, il credito IVA annuale, fino all’ammontare di 10.000,00 euro, può essere utilizzato in compensazione, nel modello F24, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge. Una volta raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione (anche se d’importo inferiore a 10.000,00 euro):

  • può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
  • deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Allo stesso modo, è possibile compensare, nel modello F24, crediti fino a 15.000,00 euro senza che la dichiarazione IVA sia dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo contabile. Tale obbligo, infatti, sorge solo se si intende superare il suddetto limite di 15.000,00 euro

IL LIMITE DI 10.000 EURO

In presenza di crediti IVA di ammontare superiore a diecimila euro, i vincoli si rendono applicabili soltanto in occasione dell’utilizzo in compensazione che comporti il superamento della soglia annua di diecimila euro, per cui.

  • se all’atto del primo utilizzo del credito IVA l’importo compensato è pari o inferiore alla predetta soglia il contribuente sarà libero dai vincoli temporali e formali imposti dalla nuova disciplina.

I crediti IVA infrannuali, fino all’ammontare di 10.000,00 euro, possono essere utilizzati in compensazione, nel modello F24, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono. Una volta raggiunto il limite di 10.000,00 euro, possono essere utilizzati in compensazione, nel modello F24, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente con un credito IVA relativo al primo trimestre 2011 pari a 5.000,00 euro può quindi utilizzare in compensazione tale importo senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR.

Se nel successivo trimestre il contribuente ha maturato un credito IVA di 8.000,00 euro, egli può utilizzare in compensazione tale importo, fino a 5.000,00 euro, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR, mentre può compensare l’ulteriore importo di 3.000,00 euro solo a decorrere dal predetto sedicesimo giorno.

l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000,00 euro annui comporta l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità c.d., “leggero”, da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c. (Collegio sindacale o società di revisione), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

OSSERVA

Si osservi che l’apposizione del visto di conformità è richiesta unicamente per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA emergenti dalla dichiarazione annuale (superiori, come detto, a 15.000 Euro) mentre la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA infrannuali emergenti dalle istanze trimestrali (mod. IVA TR), seppur effettuata per importi superiori, nel loro complesso, a 15.000 euro annui, non richiede il preventivo rilascio del visto di conformità o dell’attestazione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.

Lo stesso dicasi, ovviamente, per la compensazione “orizzontale” di crediti IVA annuali per importi non superiori a quindicimila euro annui, come pure per la compensazione “verticale” (o per i rimborsi) dei crediti IVA sia annuali che trimestrali.

  • i soggetti che effettuano la compensazione di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro hanno l’obbligo di utilizzare per la presentazione dei relativi modelli F24, ove è esposta la compensazione, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline). Non possono, pertanto, più essere utilizzati i servizi di “home banking” forniti dagli istituti di credito. L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva per importi inferiori a 10.000 euro.
  • il “tetto” di 10.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.
OSSERVA

Il contribuente che nel 2011 presenta:

  • la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010 da cui emerge un credito Iva da utilizzare in compensazione pari a 80.000 euro,
  • due modelli Iva TR  (secondo e terzo trimestre) relativi all’anno 2011 con richiesta di compensazione di crediti pari rispettivamente a 20.000 e 30.000 euro.

Disporrà di due plafond:

  • uno riferito al credito annuale pari a 80.000 euro, spendibile in F24 con codice tributo 6099 (anno di riferimento 2010);
  • uno riferito alla somma dei crediti trimestrali pari a 50.000 euro spendibile rispettivamente con i codici tributo 6037 e 6038 (anno di riferimento 2011).

Circa le regole di funzionamento del limite di euro 10.000 nell’ambito dei crediti trimestrali, si osservi che coerentemente con quanto precisato per gli altri aspetti concernenti la nuova disciplina introdotta dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n. 1/E/2010, ha chiarito che per i crediti Iva trimestrali il rispetto del limite di 10.000 euro deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri.

ESEMPIO 10

La società Alfa s.r.l. nel 2010 ha presentato la seguente situazione:

  • credito IVA infrannuale relativo al primo trimestre 2010 di 5.000 euro: tale credito ha potuto essere utilizzato in compensazione, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza di compensazione;
  • credito Iva infrannuale relativo al secondo semestre 2010 pari a euro 8.000: tale credito ha potuto essere utilizzato in compensazione, fino all’importo di 5.000 euro, senza soggiacere ai vincoli imposti dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009, mentre l’ulteriore credito IVA di 3.000 euro ha potuto essere utilizzato solo a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, ed esclusivamente mediante i servizi telematici di pagamento.

A riguardo di crediti Iva trimestrali, vi è da osservare, inoltre, che per il periodo di imposta 2011, dal tenore letterale dei chiarimenti giunti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2010, “il “tetto” di 10.000 è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare” ossia, che se i crediti si battezzano in relazione all’anno di nascita, allora i crediti infrannuali compensati nel 2010 formeranno, a partire dal primo gennaio del 2011, parte del monte compensazione ai fini della verifica della soglia dei 10.000 oltre la quale si è soggetti ai vincoli più volte richiamati.

ESEMPIO 11

Ipotizzando che Alfa s.r.l. presenti la seguente situazione:

Descrizione Importo Descrizione Importo
Credito Iva I trimestre 2010 euro 16.000 Compensazione nel 2010 euro 16.000
Credito Iva II trimestre 2010 euro 10.000 Compensazione nel 2010 euro 10.000
Credito Iva III trimestre 2010 euro 12.000 Compensazione nel 2010 euro 7.000
TOTALE CREDITO PRIMI TRE TRIMESTRI euro 38.000 TOTALE COMPENSAZIONI euro 33.000

Nel corso del IV trimestre Alfa S.r.l. realizza un credito pari ad euro 8.000, di conseguenza in sede di dichiarazione annuale Iva 2011 riporta un credito pari ad euro 13.000 così composto:

  • euro 5.000 dato dal mancato utilizzo del credito del III trimestre 2010;
  • euro 8.000 dato dal credito del IV trimestre 2010.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla C.M. n. 1/E/2010 la società Alfa S.r.l. al 01.01.2011 non può procedere al c.d. compensazione libere dei primi euro 10.000, in quanto, nel corso dell’anno di maturazione del credito di euro 13.000 (anno 2010) ha già proceduto a compensare per un importo pari ad euro 33.000.

La situazione di cui sopra appare confermata anche dalla considerazione secondo cui il credito Iva al 31.12.2010 diviene definitivo, tant’è vero che a partire dal 01.01.2011 si utilizza per l’eventuale compensazione il codice tributo 6099 – anno di riferimento 2010, il quale in ogni caso risulta essere influenzato da quanto utilizzato nel corso del medesimo anno in compensazione orizzontale. La soluzione a tale problematica, in attesa dei tanto auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate appare essere univoca, ossia la presentazione della dichiarazione quanto prima.

Infine, si intende evidenziare, che, come accennato, l’avvenuto superamento della soglia di euro 10.000 di compensazione di credito Iva nel corso di un anno, richiede:

  1. la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o della istanza di compensazione trimestrale;
  2. l’attesa del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello;
  3. l’utilizzo del solo canale Entratel o Fisconline per la presentazione della delega (non sono ammessi i servizi home banking o remote banking).

Con riferimento al primo aspetto – preventiva presentazione della dichiarazione – si evidenza che lo stesso non rappresenta un obbligo nel senso che la dichiarazione annuale può essere presentata entro la scadenza ordinaria del 30 settembre, tuttavia, l’attesa di tale data determina il “congelamento” del credito Iva da utilizzare in compensazione orizzontale, di conseguenza gli operatori che intendono utilizzare tale credito devono anticipare l’invio della dichiarazione annuale al fine di poter guadagnare la possibilità di compensare il credito annuale già dal mese di marzo. Possono quindi anticipare tale dichiarazione presentandola in forma autonoma, anziché unificata (all’interno del modello UNICO), dal 1º febbraio di ciascun anno. (art 10, comma 1, lettera a, numero 2.1, DPR n. 322/1998)

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 1/2010) tale possibilità riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA annuale, anche se di importo inferiore o pari a 10.000 euro e quindi sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA in forma unificata i contribuenti che determinano un saldo IVA a debito. Stessa conclusione vale anche per i soggetti con saldo IVA annuale pari a zero (si pensi all’ipotesi di contribuenti che effettuano le liquidazioni del tributo con periodicità mensile).

In caso di presentazione della Dichiarazione Annuale IVA entro il mese di febbraio, si è esonerati dall’obbligo di presentazione della Comunicazione Dati IVA (art. 8-bis co. 2 del DPR n. 322/98, come modificato dall’art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.4 del D.L. n. 78/2009). Si sottolinea che l’esonero dalla presentazione della Comunicazione Dati IVA è riconosciuto se la Dichiarazione Annuale IVA è presentata entro il mese di febbraio e, dunque, l’esonero vale anche nei casi in cui venga presentata con crediti di importo da utilizzare in compensazione “orizzontale” inferiore a 10.000 euro annui se pur la preventiva presentazione della dichiarazione annuale non risulterebbe necessaria.

Di conseguenza, sulla base delle considerazioni di cui sopra, si riporta di seguito una tabella esplicativa circa il mese di presentazione della dichiarazione e la data da cui decorre la possibilità di utilizzare il credito Iva maturato:

Mese di presentazione della dichiarazione annuale Iva Data da cui decorre la possibilità di compensazione
Febbraio 2011 16.03.2011
Marzo 2011 16.04.2011
Aprile 2011 16.05.2011
Maggio 2011 16.06.2011
Giugno 2011 16.07.2011
Luglio 2011 16.08.2011
Agosto 2011 16.09.2011
Settembre 2011 16.10.2011

Alla luce di tutto quanto esposto si ribadisce la necessità di mettere al corrente gli Studi dei commercialisti di eventuali ruoli pendenti o di effettuare la procedura di registrazione per rilasciare delega a visionare l’estratto conto Equitalia e di comunicare altresì agli Studi eventuali compensazioni di crediti Iva effettuate e di cui gli Studi non sono a conoscenza.

Attesa la responsabilità che comporta la compensazione di crediti in presenza di cause ostative alla stessa, appare evidente che gli Studi dei commercialisti non potranno eseguire compensazioni senza una preventiva dichiarazione dei contribuenti che sussistono le condizioni perché si possa procedere ad effettuarla. Inoltre, ai fini di eventuali compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000 Euro, essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione Iva, si consiglia sin da ora, la consegna agli Studi di tutta la documentazione (fatture acquisti, fatture emesse e corrispettivi), necessaria alla chiusura del periodo di imposta 2010, che consenta la corretta compilazione della Dichiarazione Iva 2011.

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