
L’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento del 22.12.2010 ha reso note le attese indicazioni concernenti l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
In particolare, viene chiarito che il limite di 3.000 euro si intende al netto dell’IVA per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, mentre per le operazioni per cui non sussiste l’obbligo di fatturazione (quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti in gioielleria o in qualsiasi altro negozio, ovvero tutte le operazioni c.d. B2C) tale limite è pari a 3.600 euro al lordo dell’IVA.
La comunicazione di dette operazioni dovrà essere effettuata telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.
Tuttavia, al fine di facilitare l’entrata in vigore di detto provvedimento, viene definita una disciplina transitoria, per cui per l’anno d’imposta 2010, si dovrà comunicare, entro il 30 ottobre 2011 (in luogo del 30 aprile 2011) solo le operazioni superiori a 25.000 euro, sempre al netto dell’IVA, e che riguardano le sole operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.
Per le operazioni per le quali NON sussiste l’obbligo di fatturazione la comunicazione andrà effettuata per le sole operazioni effettuate dal 1° maggio 2011 superiori al limite di 3.600 euro al lordo dell’IVA. Si ricorda che tali comunicazioni consentiranno al Fisco di avere maggiori informazioni anche ai fini del redditometro.
Le operazioni superiori a 3.000 euro
Il D.L. 78/2010 ha disposto l’introduzione dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro. Le motivazioni di tale nuovo adempimento risiedono nella volontà del Fisco di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia IVA (frodi carosello e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito.
Infatti, l’invio telematico consente l’immediata disponibilità dei dati concernenti le operazioni IVA sottoposte a monitoraggio ed ha lo scopo di porre l’Agenzia delle entrate nella posizione di controllare e frenare tempestivamente comportamenti fraudolenti prima che i relativi effetti divengano irreversibili, con conseguente impossibilità di recuperare il frutto dell’evasione.
L’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento del 22.12.2010 ha definito le modalità tecniche, le procedure ed i termini, oltre alle disposizioni transitorie inerenti l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.
Soggetti obbligati alla comunicazione telematica
Il nuovo obbligo riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi) relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.
Operazioni oggetto di comunicazione
La comunicazione va effettuata per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute documentate:
- da fattura;
in caso di corrispettivi dovuti pari o superiori ai 3.000 euro, al netto dell’imposta applicata.
- da scontrino, ovvero ricevuta fiscale.
in caso di corrispettivi dovuti pari o superiori ai 3.600 euro, al lordo dell’imposta applicata.
L’adempimento, come desumibile dal Provvedimento in esame, si estende non solo alle operazioni imponibili, ma anche a quelle non imponibili ed esenti e riguarda anche le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti “privati”.
In relazioni a tali disposizioni generali, si evidenziano gli aspetti inerenti le situazioni particolari:
Contratti con corrispettivi periodici
Per verificare il limite ai fini dell’obbligo di comunicazione, il provvedimento evidenzia che in caso di tipologie contrattuali quali:
- appalto;
- fornitura;
- somministrazione;
- ovvero altre forme di contratto da cui derivano corrispettivi periodici;
si deve tenere conto dei corrispettivi dovuti in un intero anno solare.
Contratti collegati
Per i contratti tra loro collegati va considerato, ai fini della comunicazione dell’operazione, l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
Operazioni straordinarie
Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto. Resta inteso che nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.
Operazioni escluse
Sono escluse dall’obbligo comunicativo, in quanto già monitorate dall’Amministrazione finanziaria:
- le importazioni;
- le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972;
- le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black list;
- operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 605/1973 (si pensi, ad esempio a quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari).
Operazioni Intrastat
Si evidenzia che non sono menzionate, tra le operazioni escluse dall’obbligo, gli scambi intracomunitari sottoposti alla dichiarazione Intrastat.
Disciplina transitoria
L’Agenzia delle entrate ha disposto una disciplina transitoria da applicarsi in fase di prima attuazione dell’adempimento in oggetto, per cui:
- per le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione limitatamente al periodo d’imposta 2010;
- vanno comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro al netto dell’IVA (in luogo del limite ordinario di 3.000 euro);
- la comunicazione telematica può essere effettuata entro il 30.10.2011 (in luogo del termine ordinario del 30.04.2011;
- per le operazioni non soggette a fatturazione, l’obbligo di comunicazione scatta per le operazioni effettuate a partire dal 1° maggio 2011, ferma restando la predetta soglia dei 3.600 euro al lordo dell’IVA.
Comunicazioni relative al 2010 – Disposizioni transitorie
Limitatamente al 2010, la comunicazione va effettuata entro il 31.10.2011 esclusivamente con riferimento alle operazioni:
- soggette all’obbligo di fatturazione. Di conseguenza non devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale;
- i cui corrispettivi sono pari o superiori al limite di € 25.000.
Operazioni NON soggette ad obbligo di comunicazioni
Per operazioni NON soggette all’obbligo di fatturazione si intendono quelle che sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale, quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti in gioielleria o in qualsiasi altro negozio, ovvero tutte le operazioni c.d. B2C.
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