Il Decreto Sviluppo e le principali novità

immagine in evidenza del post Il Decreto Sviluppo e le principali novità

In data 05 maggio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il così detto “Decreto Sviluppo” che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13.05.2011 e che contiene una serie di misure e di novità attinenti vari settori. La parola d’ordine è semplificazione e snellimento della materia amministrativa, edile, fiscale, delle banche, delle grandi opere, del piano casa, dei servizi pubblici, del sostegno alle imprese, della scuola e dell’università, del turismo. Ciò premesso, con la presente informativa, si intende riepilogare in maniera sintetica e semplice le principali novità.

LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Le novità più rilevanti, sul fronte della semplificazione amministrativa riguardano:

  • la privacy;
  • i pagamenti on line con le ASL;
  • la carta di identità elettronica.

La privacy

Le tutele relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini (e cioè delle persone fisiche): conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese; o meglio i dati delle persone giuridiche, imprese, enti e associazioni (quindi non solo, come ora previsto, i dati relativi alle attività economiche) possono essere trattati senza vincoli, sempre che si tratti di trattamenti per finalità amministrativo – contabili.

Questa semplificazione è, in realtà, una esenzione: non si applica il codice della privacy ai dati di persone giuridiche, imprese, enti o associazioni. Con questo ci si allinea ad altri ordinamenti europei.

I Pagamenti on line con le ASL

Le ASL saranno obbligate ad adottare le procedure telematiche al fine di consentire ai cittadini il pagamento on line del ticket per le prestazioni sanitarie e la consegna per via telematica (web, PEC e altro) dei referti medici da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Il cittadino, nonostante la suddetta novità, potrà ottenere anche a domicilio copia cartacea del referto elettronico.

Carta di identità elettronica

Atteso che il processo di emissione della carta d’identità elettronica semplifica l’intero sistema di rilascio e riduce i costi per le amministrazioni, viene soppresso il limite d’età (15 anni) per ottenere la carta d’identità che ora diventa “elettronica”. La nuova carta varrà 3 anni per i minori (al di sotto dei 3 anni); 5 (per i minori di età compresa fra i 3 anni ed i 18) e 10 anni per i maggiorenni. Inoltre, per i bambini al di sotto dei dodici anni l’emissione della carta non sarà soggetta al rilevamento delle impronte digitali. Il testo disciplina anche le regole sull’espatrio dei minori di 14 anni: potranno viaggiare con la carta d’identità elettronica solo se accompagnati da uno dei genitori, oppure se il tutore dichiari in un documento il nome della persona o della compagnia di trasporto a cui il bambino è affidato.

Si tratta di un nuovo rilancio di un progetto su cui il ministero dell’Interno e quello per la Pa e l’innovazione avevano già attivato diverse iniziative in passato. Non ci sono previsioni sui tempi di attuazione.

LE SEMPLIFICAZIONI EDILIZIE

La novità più rilevanti, sul fronte della semplificazione edilizia riguarda:

  • il permesso di costruire;
  • l’abolizione dell’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara per le ristrutturazione edilizie che beneficiano della detrazione IRPEF del 36%.

Il permesso di costruire

Viene introdotto l’istituto del silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire, salvo nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Sostanzialmente in 90 giorni dalla presentazione della domanda la pratica si chiuderà, anche con il silenzio-assenso. Non solo, cresce la responsabilità (anche penale) del progettista che deve asseverare la conformità del progetto alla normativa. Ma l’amministrazione non può limitarsi a prendere atto della attestazione del progettista; deve, invece, controllare le pratiche per evitare situazioni di incertezza e per ridurre al minimo i casi di annullamento successivo al maturare del silenzio-assenso. Questo in sintesi, ma vediamo nel dettaglio.

Innanzitutto la domanda di permesso di costruire deve essere asseverata dal progettista ed alla stessa deve essere allegata una dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri la conformità del progetto a tutta la normativa urbanistica ed edilizia: e quindi la conformità agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica).

L’ufficio tecnico passerà, dunque, da istruttore della pratica edilizia a controllore della istruttoria fatta da progettista privato, sebbene rimanda a suo carico la comunicazione, entro dieci giorni, del nominativo del responsabile del procedimento.

Dalla presentazione della domanda scatterà il termine di 60 giorni, che nell’intento della novella è il termine per concludere l’istruttoria: il funzionario incaricato acquisirà i pareri e nulla osta, a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente, valuta la conformità del progetto alla normativa, e infine formula una proposta di provvedimento. Il termine di 60 giorni può dilatarsi nel caso di richiesta da parte dell’ufficio tecnico di modifiche progettuali: in questo caso l’interessato deve decidere se aderire o meno alla richiesta. Un altro caso di allungamento del termine è collegato alla richiesta, sempre da parte dell’ufficio tecnico, di integrazioni documentali: rimane confermato che il termine viene interrotto una sola volta.

Terminata l’istruttoria il responsabile del procedimento dovrà formulare la proposta di provvedimento finale, che dovrà essere adottato entro 30 giorni, se favorevole. Il termine passa a 40 giorni, se invece l’amministrazione ha preannunciato il diniego.

Quindi, in sostanza, se tutto fila liscio in 90 giorni si ha il permesso di costruire in mano. I giorni si raddoppiano, però, per i comuni con più di 100 mila abitanti e per i progetti particolarmente complessi.

La grossa novità scatta nel caso in cui il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo decorra inutilmente: il decreto sviluppo prevede che, se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non oppone motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, tranne casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Gli uffici tecnici dovranno stare molto attenti al calendario: il decorso del termine significherà perfezionamento del titolo abilitativo, anche se il comune potrà sempre intervenire successivamente con un annullamento del permesso di costruire rilasciato con il silenzio-assenso, ma bisognerà evitare situazioni di incertezza. In effetti il silenzio-assenso se è un meccanismo che se da un lato garantisce tempi certi di definizione della pratica, dall’altro può lasciare margini di dubbio sulla legittimità della edificazione.

Si potrà, invece, ritenere che il silenzio assenso non potrà maturare se la pratica non è completa in tutti i suoi elementi. In particolare, se mancassero documenti essenziali, come ad esempio quelli comprovanti la legittimazione del richiedente o l’asseverazione del progettista, difficilmente si potrà sostenere che la sola inerzia del comune è sufficiente per conseguire il titolo abilitativo. Quanto ai rapporti tra privati è da presumere che la richiesta protocollata del permesso sia la prova del titolo edilizio.

Ciò posto, sempre in ambito edilizio, il decreto estende la SCIA agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA). Sostanzialmente la scia si applicherà agli interventi edilizi, tranne i casi in cui la normativa statale o regionale prevede la Dia in alternativa o sostituzione del permesso di costruire. Viene anche chiarito che la scia non sostituisce i nulla osta ambientali o culturali.

LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Le novità più rilevanti, sul fronte della semplificazione fiscale riguardano:

  • la riscossione contributi previdenziali;
  • l’estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
  • la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva;
  • comunicazioni o dichiarazioni per familiari a carico;
  • l’abolizione della comunicazione telematica per acquisti > di 3000 euro con carte prepagate o bancomat;
  • l’abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, debito o prepagate;
  • l’innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni di impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
  • l’innalzamento a 300 euro dell’importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
  • la tassazione agevolata del 10% sul gas naturale per la combustione ai fini civili e sino a 480 metri cubi di gas somministrato;
  • l’attenuazione del principio del solve et repete ovvero in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi non si procede all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al 120°giorno;
  • i controlli e richieste di dati da parte dell’amministrazione finanziaria ai contribuenti;
  • i documenti già in possesso di uffici finanziari o amministrazioni pubbliche;
  • i corrispettivi periodici;
  • i rimborsi di imposta;
  • il rinvio dei termini;
  • la concentrazione in un’unica scadenza del termine entro il quale gli enti pubblici che effettueranno i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
  • i patti di famiglia;
  • i fondi immobiliari.

Vediamo in dettaglio le novità più rilevanti.

Riscossione contributi previdenziali

Per quanto riguarda la riscossione coattiva di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi due sono le novità: 

  1. La competenza, che oggi è dell’agenzia delle entrate, passa all’INPS e anche su questi contributi si applicherà la nuova procedura con emissione del nuovo e unico avviso di addebito con valore di titolo esecutivo;
  2. La rateazione delle somme delle somme scaturenti dai controlli delle dichiarazione dei redditi prima dell’iscrizione a ruolo con emissione di cartella di pagamento e che riguarda non solo i contributi e i premi previdenziali e assistenziali, ma qualunque somma scaturente dai controlli, non è più soggetta al limite dei 2 mila euro ai fini dell’accesso.

Contabilità semplificata

Una delle semplificazioni del decreto sullo sviluppo prevede un “allargamento” della contabilità semplificata per imprenditori individuali e società di persone. I limiti di 309.874,14 e 516.456,90 euro passano, rispettivamente, a 400mila e 700mila euro di ricavi. Sia ai fini Iva, sia ai fini delle imposte sui redditi, è previsto che nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite più alto di 700mila euro.

Le regole per l’accesso al regime semplificato rimangono le stesse: l’accesso è applicabile dall’anno successivo al rispetto delle soglie e in caso di inizio attività, è possibile scegliere il regime contabile ordinario o semplificato sulla base dell’ammontare ragguagliato ad anno dei ricavi che saranno presumibilmente conseguiti nell’anno (art. 18 comma 7 del DPR n. 600/1973). Se, alla fine del primo anno di attività i predetti limiti vengono superati, per lo stesso anno resta applicabile il regime “semplificato”, mentre a partire dall’anno successivo si deve applicare il regime di contabilità ordinaria.

Doveroso ricordare che non cambia nulla per gli esercenti arti e professioni: tali soggetti continuano ad adottare come condizione “naturale” il regime di contabilità semplificata, fatta salva l’opzione per quella ordinaria, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

Rivalutazioni terreni e quote

Vengono riaperti i termini rivolti a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari, al di fuori del regime di impresa, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. I beni devono essere posseduti alla data del 01.07.2011, mentre la perizia deve essere asseverata entro il 30.06.2012. Termine al 30.06.2012 per il versamento dell’imposta sostitutiva del 2% o del 4%. Novità assoluta è che viene introdotta la possibilità di compensazione con l’imposta sostitutiva già versata in occasione della precedente rivalutazione e la possibilità di rimborso è possibile anche nell’ipotesi siano decorsi i termini previsti per le istanze.

Comunicazioni o dichiarazioni per familiari a carico

Scompare l’obbligo di comunicazione annuale per i lavoratori dipendenti e pensionati dei dati per ottenere le detrazioni per familiari a carico. Il lavoratore dipendente o il pensionato dovrà effettuare la comunicazione al suo sostituto d’imposta solo in caso di variazioni dei dati a suo tempo dichiarati. La norma si applicherà a partire dalla dichiarazione 2012 relativa ai redditi del 2011.

Spesometro

Rimangono escluse dal cosiddetto “spesometro” gli acquisti dei consumatori finali tracciati dagli operatori finanziari: nella comunicazione telematica non dovranno essere riportate le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di contribuenti privati, se il pagamento avviene a mezzo carte di credito, di debito o prepagate o bancomat. Più precisamente sono state escluse dalla comunicazione telematica delle operazioni Iva da 3 mila euro in su, le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi dell’Iva, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari tenuti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria.

Schede carburante

Non sono più obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti Iva che pagano tali acquisti esclusivamente mediante carte di credito, di debito o carte prepagate emesse dai suddetti operatori finanziari. Attenzione però che nel sottolineare che la dispensa non riguarda, dunque, coloro che non si avvalgono in via esclusiva di detti mezzi di pagamento, rimane da capire con quali modalità e tempistica i soggetti esonerati dovranno procedere per registrare tali acquisti nella contabilità, sia per la detrazione dell’Iva che per la deduzione della spesa ai fini reddituali. In tal senso provvederemo a darvi opportuna comunicazione.

Distruzione dei beni

E’ stato disposto un adeguamento monetario in relazione alla procedura semplificata per la distruzione di beni, ai fini del superamento delle presunzioni Iva. È stato, infatti, elevato da 5.164 a 10 mila euro l’ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, piuttosto che tramite il verbale redatto da pubblici funzionari, da finanzieri o dal notaio.

Annotazione cumulativa fatture

E’ stato innalzato da 154 a 300 euro il limite d’importo delle fatture, attive e passive, ai fini dell’annotazione cumulativa mediante documento riepilogativo, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 695/1996. In aggiunta è stata espressamente prevista la possibilità di avvalersi della semplificazione anche per le autofatture emesse in relazione alle operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile.

ATTENZIONE però che la semplificazione di cui trattasi, considerato quanto previsto dal cosiddetto spesometro (comunicazione telematica delle operazioni Iva da 3 mila euro in su) invero, non produce effetti sotto il profilo fiscale. Si supponga, infatti, che un soggetto passivo IVA riceva prestazioni continuative documentate da fatture di ammontare pari a Euro 150 (ora 300 €). Poiché i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, devono verificare regolarmente se i corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila, non è possibile fruire dell’agevolazione prevista dal DPR n. 695/1996.

Ne consegue che anche il contribuente che voglia avvalersi della semplificazione di cui al DPR n. 695/1996, ha comunque la necessità di dover computare i singoli corrispettivi per poter verificare entro la fine del periodo d’imposta se sia stato superato l’importo di Euro 3.000 €.

Gas naturale

Sia ai fini dell’aliquota Iva del 10% sia per le accise ridotte, le disposizioni agevolative si applicano con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato), indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili al contratto stesso.

Accertamento esecutivo

Viene disposta l’attenuazione del principio del “sole et repete” (prima paga e poi avvia la lite). Sostanzialmente, ed è questa la novità più rilevante in tema fiscale, viene posto un freno alla potenziale esecutività già al 61° giorno dalla notifica degli atti di accertamento emessi dalle Entrate a partire dal 1° luglio2011.

Viene, infatti, previsto che, in caso di ricorso da parte del contribuente, con contestuale richiesta di sospensiva ex articolo 47 del D.Lgs n. 546/1992, non si procederà all’esecuzione fino alla pronuncia della Ctp sul provvedimento cautelare. Non si tratta tuttavia di una sospensione automatica fino alla sentenza: il termine massimo è fissato non oltre il 120° giorno dalla data di presentazione/notifica dell’istanza. Laddove entro tale termine (che appare tuttavia congruo con le attuali tempistiche delle commissioni) non fosse intervenuta la pronuncia della Ctp sulla richiesta di sospensione, quindi, l’atto impugnato riacquisterà efficacia esecutiva e il contribuente, pur in pendenza di ricorso, dovrà versare almeno il 50% della somma richiesta dal Fisco per non vedersi esposto all’esecuzione forzata.

Sulle somme dovute in base all’avviso di accertamento non sarà dovuta la sanzione per omesso versamento. Sostanzialmente viene abolita la sanzione per omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.Lgs n. 471 del 1997 in relazione alle somme accertate, atteso che  l’avviso di accertamento contiene già le sanzioni relative alle maggiori somme accertate e, dunque, non avrebbe avuto molto senso parlare anche di omesso versamento.

Ciò posto, per completezza, si evidenzia che, non vengono modificati i riferimenti al termine di proposizione del ricorso e, dunque, si potrebbe immaginare come sia in ogni caso utile richiedere, rispetto al contenuto dell’avviso di accertamento, l’accertamento con adesione che come noto sospende i termini per la proposizione del ricorso per 90 giorni. Infatti, la presentazione dell’istanza di adesione determina la sospensione dei termini per ricorrere di 90 giorni senza che rilevino né l’esito del contraddittorio instaurato (cfr. Cassazione n. 15171/2006) né l’eventuale mancata presentazione del contribuente istante (cfr Corte costituzionale, ordinanza n. 140/2011). I termini per la presentazione del ricorso si spingono così a 150 giorni e nell’ipotesi che questo lasso di tempo ricada nel periodo di sospensione dei termini processuali, il contribuente ha ulteriori 46 giorni che, aggiunti ai 150 spettanti portano a un periodo di 6 mesi e mezzo per l’impugnazione (si veda la Cassazione n. 2682/2011). Inoltre, come detto, a fronte delle modifiche proposte fino alla decisione della commissione tributaria in ordine all’istanza di sospensione e comunque entro i 120 giorni successivi alla presentazione dell’istanza stessa nessun atto esecutivo potrà però essere esperito sulle somme dovute a titolo provvisorio.

Verifiche presso le aziende

I controlli eseguiti da diverse autorità amministrative in forma di accesso, da parte di qualsiasi autorità competente dovranno essere unificati (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS) ed al massimo avvenire con cadenza semestrale ed il termine di permanenza e l’eventuale proroga non dovranno superare una durata pari a 15 giorni (30 giorni per le imprese in contabilità ordinaria (prorogabili di ulteriori trenta per ragioni di effettiva necessità) per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi.

Dalla suddetta nuova previsione sono esclusi i casi straordinari di accessi per la repressione di reati, ispezioni relative alla tutela della salute, e della sicurezza sul lavoro, sulla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Gli accessi della Guardia di Finanza presso le imprese dovranno avvenire per quanto possibile in borghese.

Documenti enti pubblici

I contribuenti non dovranno più fornire informazioni o documentazioni che siano già in possesso del Fisco (ad esempio i questionari sul redditometro che spesso e volentieri contengono richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, come ad esempio i registri del PRA) e degli enti previdenziali ovvero che da questi possano essere direttamente acquisite da altre amministrazioni.

Versamenti fiscali enti pubblici

Anche per gli enti pubblici l’appuntamento con il modello F24 EP viene fissato al 16 aprile di ogni mese per effettuare i versamenti fiscali.

Il “Patto di Famiglia”

Il Decreto Sviluppo interviene anche sui passaggi generazionali così detti “Patti di famiglia“, di cui all’articolo 768 bis del Codice Civile, prevedendo che l’azienda o le partecipazioni oggetto di trasferimento attraverso il patto di famiglia potranno essere gestite per un periodo di tempo, scelto dal disponente, da un amministratore terzo. Il disponente può anche prevedere che il figlio a cui trasferire i beni dopo il suo decesso venga scelto dall’amministratore pro-tempore. Al patto potranno non partecipare tutti i legittimari, ma in questo caso dovrà essere redatta una perizia giurata che attesti il valore dell’azienda o delle partecipazioni da trasferire.

Corrispettivi periodici

Per quanto riguarda i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici non superiori a 1.000 euro, i contribuenti in contabilità semplificata potranno dedurre fiscalmente l’intero costo nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura.

Rimborsi di imposta

Viene previsto che la richiesta di rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Rinvio dei termini

Sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo tutti i termini relativi a versamenti e adempimenti (compresi quelli telematici) che scadono il sabato o in un giorno festivo.

Fondi immobiliari

Viene modificato il regime fiscale ai fini delle imposte dirette dei partecipanti in funzione dell’entità e della quota detenuta. Sostanzialmente si prevede il mantenimento dell’attuale regime fiscale per i fondi partecipati esclusivamente da una determinata categoria di soggetti (Stato, OICR, Forme di previdenza, Assicurazioni, Banche e intermediari finanziari, enti che perseguano le finalità previste dalla legge sulle fondazioni bancarie, enti privati con finalità mutualistiche e i corrispondenti soggetti costituiti all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio di informazioni volto ad individuare i beneficiari effettivi del reddito sempreché inclusi nella “white list”). A tal fine, il requisito è soddisfatto anche nel caso in cui al fondo partecipino “veicoli”, costituiti in forma societaria o contrattuale, a loro volta partecipati in misura superiore al 50% dai predetti soggetti.

Gli altri fondi imputano il reddito per trasparenza (indipendentemente dalla percezione) ai partecipanti diversi da quelli sopra elencati che possiedono (anche indirettamente per il tramite di controllate o soggetti interposti e tenendo conto delle partecipazioni detenute dai familiari) quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo (da accertare, di regola, al termine del periodo d’imposta), con regole del tutto analoghe a quelle previste per le società di persone. Ai redditi così imputati per trasparenza non si applica la ritenuta del 20 per cento.
In caso di cessione a titolo oneroso, le quote superiori alla soglia del 5% sono di fatto fiscalmente assimilate alle quote di partecipazione in società di persone e le plusvalenze da realizzo sarebbero in ogni caso considerate “qualificate”, senza quindi che possa applicarsi l’imposta sostitutiva del 12,5% sul capital gain.

Per i soggetti che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore al 5% resterebbe invece fermo l’attuale regime di imposizione dei proventi (imposizione secondo il criterio di cassa con ritenuta del 20%, applicata a titolo d’imposta o d’acconto a seconda della natura del percettore).

Anche i redditi conseguiti da soggetti non residenti detentori di partecipazioni «qualificate» sono in ogni caso soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, senza possibilità di esenzioni.
Per quanto riguarda il regime transitorio, è previsto che i partecipanti “qualificati” assolvano un’imposta sostitutiva del 5% del valore medio delle quote detenute nel periodo d’imposta e risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010, da versare entro il termine per il versamento del saldo relativo al 2011, ovvero a cura della SGR o dell’intermediario depositario delle quote in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2011 e il 16 giugno 2012.

È, inoltre, mantenuta la possibilità di liquidazione «agevolata» per i fondi che alla data del 31 dicembre 2010 presentavano un assetto partecipativo diverso da quello indicato dal decreto e con almeno un partecipante “qualificato”. La relativa delibera deve essere adottata entro il 31 dicembre 2011 e l’imposta sostitutiva del 7% si applica sul valore netto del fondo risultante dal prospetto al 31 dicembre 2010.

BANCHE

Importanti relative al settore delle Banche sono state apportate dal decreto in commento e precisamente interessanti i settori seguenti:

  • Rinegoziazione dei mutui;
  • Nuovi criteri per i tassi di usura.

Rinegoziazione dei mutui

Fino al 31 dicembre 2012, per i clienti che avranno redditi sino a 30 mila euro e per debitori in regola con le rate del finanziamento sarà possibile rinegoziare i mutui.

Sostanzialmente coloro che:

  1. hanno in corso un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro, destinato all’acquisto o alla ristrutturazione di una abitazione, regolato a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto,
  2. che abbiano un reddito basso (Isee non superiore a 30 mila euro),
  3. che non siano in ritardo con il pagamento delle rate del finanziamento potranno rinegoziare quest’ultimo passando ad un tasso fisso calmierato.

Oltre al beneficio sul tasso, debitore e banca potranno anche allungare il periodo di rimborso del mutuo al massimo per ulteriori cinque anni, sempre che la durata residua del mutuo all’atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni. Non solo.

In argomento mutui sono stati semplificati gli adempimenti per la loro portabilità, precisando che la nuova disposizione si applicherà ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori, o micro-imprese. Più precisamente l’atto di surroga di una banca ad un’altra (che implica, come noto, il trasferimento del contratto, alle condizioni pattuite con il nuovo intermediario senza penali o oneri, in relazione al quale si deve procedere all’annotamento nei registri immobiliari della surrogazione) potrà essere presentato in via telematica.

Nuovi criteri per i tassi di usura

Viene modificato il calcolo del tasso di usura. Il Decreto Sviluppo prevede che il tasso soglia (oggi pari al tasso medio aumentato del 50%) venga definito aumentando del 25% il tasso medio rilevato trimestralmente da Bankitalia con l’aggiunta di un ulteriore 4%.  In questo modo il tasso d’usura non potrà mai diventare troppo basso: se il tasso medio dell’interesse fosse pari a zero, la soglia usuraria sarebbe pari a 4 per cento.

Non solo, la nuova normativa, per rispondere alle sollecitazioni poste dai consumatori, si preoccupa anche di fissare un cap per tagliare le punte in una eventuale situazione di tassi d’interesse medi molto elevati e di evitare che la soglia da considerarsi usuraria si collochi troppo in alto. Pertanto, il decreto stabilisce che la differenza fra il limite e il tasso medio non possa essere maggiore di otto punti percentuali.

GRANDI OPERE

Rilevanti sono le novità attinenti alle grandi opere e precisamente:

  • Nuove regole sugli appalti.

Nuove regole sugli appalti

In argomento si segnala che non ci sono solo i limiti alle opere compensative e alle riserve ma viene anche apposto un freno alle varianti in corso d’opera (con un taglio del 50% delle somme a disposizione) e dimezzati i rimborsi agli appaltatori per gli aumenti eccezionali dei materiali. Particolarmente duro il nuovo limite per le opere compensative: è confermato il tetto fissato al 2% dell’opera ma in questa percentuale devono rientrare anche tutte le opere richieste dopo la valutazione di impatto ambientale.

Gli interventi proposti devono essere “strettamente correlati alla funzionalità dell`opera”. Le riserve possono arrivare a un massimo del 20% e non sono ammesse se il progetto è stato validato. Non solo. Se da un lato si hanno i sacrifici economici per i costruttori, dall’altro, ottengono molte delle misure anticrisi richieste. In particolare, l’accesso ai lavori pubblici resta possibile selezionando i migliori bilanci dell’ultimo decennio almeno fino al 2013 e, sempre fino al 2013, scatta l`esclusione automatica delle offerte anomale fino alla soglia Ue dei 4,8 milioni. La trattativa privata raddoppia e passa a un milione di euro (1,5 per i beni culturali) con dieci concorrenti da invitare. Vengono sfoltite – e di molto – le cause di esclusione dalle gare e neutralizzati tutti i casi di dichiarazioni di requisiti falsi, avvenuti senza dolo o colpa grave. Oggi invece si rischia di venire esclusi per un anno dagli appalti anche se ci si dimentica di segnalare una vecchia multa. Per le opere strategiche il vincolo per l’esproprio passa da cinque a sette anni. Le opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi e fognature) tornano nelle mani del costruttore che può eseguire direttamente senza affidarle con gara.

Il decreto sviluppo si spinge persino a modificare il Regolamento degli appalti che entrerà in vigore il prossimo 8 giugno, con la previsione, per esempio, di porre un tetto del 10% all`azionariato delle banche nelle Soa.

PIANO CASA

Quanto al Piano Casa si segnalano di rilievo i nuovi premi volumetrici.

I nuovi premi volumetrici

In relazione al piano casa viene statuito il primato della legge statale su quella regionale ovvero “se le regioni non intervengono scatta la legge statale”. Le regioni avranno 60 giorni di tempo dall’approvazione del dl Sviluppo per approvare le leggi attuative del piano casa e in quelle a statuto ordinario, trascorsi 120 giorni di tempo le nuove norme statali saranno immediatamente applicabili.

Ciò detto, il decreto prevede la possibilità di derogare ai piani regolatori, anche per le destinazioni d’uso, premi di cubatura o volumetrici del 20% per gli immobili residenziali e del 10% per edifici ad uso diverso. Rimarranno esclusi dal piano casa invece i centri storici, gli immobili abusivi, le aree ad inedificabilità assoluta; sono ammesse, invece, le costruzioni condonate.

SERVIZI PUBBLICI

In argomento si segnala l’istituzione dell’Agenzia Nazionale di vigilanza sulle risorse idriche che avrà compiti di regolazione anche tariffaria del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato. L’organo sarà autonomo, di nomina parlamentare con maggioranza qualificata dei 2/3.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Quanto al sostegno alle imprese la nuova manovra è intervenuta in punto di:

  • Bonus assunzioni al Sud;
  • Credito di imposta per la ricerca.

Bonus assunzioni al Sud

E’ stata prevista una detassazione al 50% dei costi salariali relativi ai nuovi lavoratori assunti dalle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) che si concretizza nell’attribuzione di un credito d’imposta per l’incremento della loro base occupazionale.

Si ritiene opportuno fissare i punti fondamentali della nuova disposizione:

  1. beneficiari: la norma che parla di “datori di lavoro” ricomprende in tale accezione sia le imprese che i datori di lavoro non imprenditori;
  2. assunzioni aggiuntive: l’incremento occupazionale va calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati nei dodici mesi precedenti. I lavoratori a tempo indeterminato e parziale si calcolano “pro quota” rispetto all’orario previsto nel CCNL, per effetto dell’art. 6 del D.Lgs n. 61/2000 (comma 5). L’incremento della base occupazionale va computato al netto delle diminuzioni verificatesi nelle società controllate o collegate ex art. 2359 Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. E’ considerata società collegata quella in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, o quella nella quale un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, o quella in cui si verifica l’influenza di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. L’art. 2359 Codice Civile precisa, inoltre, altri criteri di valutazione nel c.d. “controllo per partecipazione”. Per il concetto di collegamento anche per interposta persona, in attesa di chiarimenti amministrativi, si può ritenere estensibile la definizione fornita dall’art. 8, comma 4-bis della Legge n. 223/1991 il quale, parlando dei benefici economici in favore di chi assume lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, parla di esclusione per quelle imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che ha licenziato, o risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Tutte le assunzioni a tempo indeterminato dei datori di lavoro di nuova costituzione che “nascono” dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge, sono considerate nuove assunzioni;
  3. lavoratori che fanno scattare il beneficio: si tratta dei prestatori assunti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie degli “svantaggiati” o dei “particolarmente svantaggiati”, secondo al definizione che si evince dal Regolamento 88/2008/CE. Sono considerati “svantaggiati” i lavoratori disoccupati da almeno sei mesi, o privi di diploma di scuola media superiore, o con un’età superiore ai cinquanta anni, o che vivano soli con una o più persone a carico, o che siano occupati in professioni o settori con elevato tasso di parità uomo-donna, o, infine, siano membri di una minoranza nazionale. Sono considerati “particolarmente svantaggiati” i lavoratori privi di occupazione da almeno ventiquattro mesi. Tutto questo si trova al comma 2 che recepisce i commi 18 e 19 dell’art. 2 del Regolamento 88/2008/CE. Da ciò si deduce che i portatori di handicap rientrano nella categoria degli “svantaggiati” e dei “particolarmente svantaggiati” soltanto in presenza degli specifici requisiti sopra riportati e che valgono per la generalità dei lavoratori;
  4. vantaggio economico: nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati viene riconosciuto un “bonus” sotto forma di credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. Tale “bonus” è corrisposto per ventiquattro mesi qualora l’assunzione riguardi soggetti “particolarmente svantaggiati”. Si ritiene che tali benefici rientrino nel c.d. “computo de minimis” in base al quale fino al 31 dicembre 2011 le imprese possono usufruire di aiuti fino ad un tetto di 200.000 euro;
  5. credito d’imposta: va indicato (art. 2, comma 6) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile soltanto in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  6. decadenza dalla fruizione del credito: ciò avviene se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti, se i posti di lavoro creati non siano conservati per almeno tre anni, o due anni nel caso di piccole e medie imprese e nel caso in cui vengano accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva da lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nelle ipotesi in cui la Magistratura abbia emanato provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro ex art. 28 della Legge n. 300/1970 (condotta antisindacale). Poiché le assunzioni debbono esser a tempo indeterminato, la risoluzione del rapporto del rapporto dopo tre anni o dopo due anni che è il periodo “minimo” per il godimento del credito d’imposta (per le piccole e medie imprese), presuppone una risoluzione del rapporto per giusta causa o giustificato motivo, con le relative tutele legali “reali” od “obbligatorie” correlate. Chiarimenti amministrativi dovranno, altresì, valutare situazione nelle quali il rapporto di lavoro si risolve per volontà del lavoratore (es. dimissioni). La norma relativa al limite delle violazioni non formali entro il quale, comunque, si ha diritto al credito d’imposta (5.000 euro), andrà chiarita alla luce di quanto afferma l’art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 che subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi al possesso del DURC ed al rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o, se esistente, da quella territoriale od aziendale. Per completezza di informazione si ricorda, inoltre, che la definizione di piccola e media impresa discende dalla regolamentazione comunitaria: infatti è considerata piccola quella con meno di cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a dieci milioni di euro, media quella con un organico inferiore alle duecentocinquanta unità, con un fatturato annuo inferiore ai cinquanta milioni di euro o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a quarantatre milioni di euro. Le disposizioni europee forniscono anche la definizione di micro impresa (che non rileva ai fini della presente agevolazione, ritenendosi assorbita in quella piccola) che è quella di un’azienda con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove e con un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro;
  7. godimento effettivo dei benefici: il credito d’imposta è in linea con la decisione assunta il 24 – 25 marzo 2011 nel “Patto Europa plus” destinato a favorire, con fiscalità di vantaggio, le Regioni del Mezzogiorno.

Credito di imposta per la ricerca

E’ previsto un credito d’imposta al 90% per le spese di ricerca commissionate alle università e la deducibilità integrale, a prescindere dalla loro classificazione in bilancio, per le spese di ricerca fatte in casa, in relazione alle quali il credito sarà fruibile sulle spese incrementate rispetto alla media del triennio 2008-2010, in tre quote annue. Si tratta di un credito d’imposta istituito “sperimentalmente» per gli anni 2011 e 2012, destinato alle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca, che possono aggregarsi in associazioni, in consorzi o in altre forme per sviluppare i progetti così finanziati.

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il Decreto Sviluppo è intervenuto anche nei settori della scuola e dell’università e precisamente in:

  • Assunzioni e precariato;
  • Fondo merito.

Assunzioni precari

E stato previsto un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed Ata, su tutti i posti disponibili e vacanti in ciascun anno che nell’anno scolastico in corso ammontano a 67 mila. Non solo. Per il prossimo anno scolastico 2011-2012 le immissioni in ruolo saranno determinate sulla base delle graduatorie dell’anno 2010/2011, che saranno aggiornate ad esaurimento, con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia al fine di dare attuazione al diritto alla mobilità degli insegnanti, conservando il punteggio della graduatoria di origine (cosiddetto, inserimento a pettine).

Fondo merito

E’ stato istituito un Fondo per il merito, come fondazione pubblico-privata in cui far affluire fondi pubblici e capitali privati per erogare prestiti di onore agli universitari che, nei casi di eccellenza, si trasformano in vere e proprie borse di studio.

TURISMO

Interessanti anche le novità in materia di turismo ovvero:

  • sgravi per i distretti balneari;
  • diritto di superficie sulle spiagge.

Sgravi per i distretti balneari

Ai fini di rilanciare i nuovi distretti turistico alberghieri e di favorire la creazione e lo sviluppo di aggregazioni di imprese turistico alberghiere accomunate, oltre che dall’attività, dalla localizzazione in particolari zone del territorio nazionale sono stati previsti sportelli unici di coordinamento, Zone a zero burocrazia e agevolazioni fiscali, finanziarie e amministrative. Il tutto a costo zero.

Il diritto di superficie sulle spiagge

Il decreto prevede l’attribuzione ai privati di un diritto di superficie (e non di proprietà) sulle spiagge per 90 anni. Più precisamente un qualsiasi cittadino che:

  • sia in regola con il fisco e la previdenza;
  • abbia pagamento un corrispettivo annuo fissato dall’Agenzia del demanio su valori di mercato;
  • accatastato le eventuali costruzioni fantasma preesistenti;
  • sia congruo (se il beneficiario è un’impresa) agli studi di settori che verranno appositamente creati;
  • sia in regola coi pagamenti contributivi.

potrà ottenere un diritto di superficie, ed edificare nuove strutture o abbattere e ricostruire quelle esistenti, di durata novantennale lungo una porzione di costa, che si estenderà sulle costruzioni, ad esempio stabilimenti o gazebi, già esistenti, col vincolo di rispettare i vincoli di urbanistica, ambiente ed edilizia.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*