La comunicazione dati Iva e la dichiarazione Iva 2011

Con questo articolo si vogliono ricordare i prossimi adempimenti obbligatori per quasi tutti i soggetti Iva. In particolare, si ricorda che coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale devono trasmettere entro il 28 febbraio 2010, la Comunicazione annuale dati IVA 2011.

E’, tuttavia, possibile presentare la dichiarazione IVA 2011 in forma autonoma, ancorché la stessa si chiuda con un saldo a debito, entro il 28 febbraio con la conseguente possibilità di non presentare la Comunicazione dati Iva.

Tale ipotesi obbliga ad effettuare il versamento di quanto dovuto a saldo Iva 2010 entro il 16.3.2011 in unica soluzione ovvero in forma rateale con gli interessi dello 0,33% mensile precludendo la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO.

Tra le novità da evidenziare quella che da quest’anno è stato inserito il modello VR, relativo alla domanda di rimborso del credito IVA, nel modello dichiarativo IVA. In sostanza chi vorrà richiedere il credito IVA a rimborso, lo potrà fare compilando il relativo quadro della Dichiarazione IVA e non più attraverso l’autonomo modello cartaceo.

Comunicazione annuale dati IVA 2011

Per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA relativo al periodo di imposta 2010, le istruzioni per l’indicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente a quello di presentazione sono state parzialmente modificate.

La comunicazione annuale dei dati Iva, deve essere presentata entro il 28 febbraio 2011 esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati.

Sono obbligati alla comunicazione annuale i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Sono esclusi da tale obbligo:

  • le persone fisiche che hanno realizzato, nell’anno cui si riferisce la comunicazione (ovvero il 2010), un volume d’affari uguale o inferiore a € 25.000,00;
  • i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni esenti;
  • i produttori agricoli esonerati;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640;
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco che applicano il regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991 n. 398;
  • gli organi e le amministrazioni dello stato; i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni; gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito comunitario, ma identificati in Italia ai sensi dell’art. 74-quinquies D.P.R. n. 633/72 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi, di cui all’art. 1, commi da 96 a 117 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008);
  • i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio.

Nel modello di comunicazione annuale il contribuente deve sostanzialmente riportare:

  • l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento) al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro-rata), oltre ai dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo (riporti – compensazioni esclusi);
  • indicare le cessioni e gli acquisti di beni strumentali.

Sanzioni

L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065, prevista dall’art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

Non è prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata per cui i dati eventualmente errati saranno esposti correttamente nella dichiarazione annuale.

Termini di presentazione della Dichiarazione IVA 2011

La dichiarazione IVA 2011 per il periodo d’imposta 2010 (autonoma o compresa in Unico 2011) deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente dal contribuente;
  • ovvero da un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

In base all’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA relativa all’anno 2010 può essere presentata:

  • in forma autonoma:
  • società di capitali ed enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare,
  • società che effettuano la liquidazione IVA di gruppo,
  • altri soggetti particolari (curatori fallimentari, rappresentanti fiscali, venditori porta a porta, soggetti con saldo IVA a credito o a debito nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011;
  • in forma unificata in Unico 2011 entro il  30 settembre 2011.

Novità

La dichiarazione in forma autonoma è stata aperta a tutti: l’Iva a debito si sdogana da Unico, la dichiarazione annuale può diventare autonoma in tutti i casi e la comunicazione dati perde significato.

Tutti i contribuenti Iva, non importa se creditori o debitori, possono, se vogliono, presentare la dichiarazione annuale entro febbraio e sottrarsi all’ulteriore adempimento della comunicazione dati Iva. Così ha stabilito l’’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/E del 25 gennaio 2011, con la quale, in particolare, è stata sancita la libertà per tutti i soggetti passivi Iva di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale in forma autonoma rispetto al termine previsto per la trasmissione di quella unificata.

Un termine, quello di febbraio, che si pone in linea con quanto disposto in sede comunitaria dall’articolo 22 della direttiva Ce 77/1977 (ora articolo 252, direttiva 112/2006), secondo il quale la scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva non può superare di due mesi la “chiusura” del periodo fiscale, che, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, è fissata al 31 dicembre di ogni anno.

Considerato che la comunicazione dati Iva, pur non avendo gli stessi effetti della dichiarazione Iva, è comunque un obbligo amministrativo a carico del contribuente, erano già state previste specifiche ipotesi di esonero (articolo 8-bis, D.P.R. n. 322/1998), estese, più recentemente, dal Dl 78/2009, a coloro che, vantando crediti Iva nei confronti del Fisco, da utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso, presentano la dichiarazione annuale entro febbraio.

Ad ogni modo, chi si avvale della possibilità di presentare la Dichiarazione Iva entro il 28 febbraio se da un lato non è più tenuto a inviare la comunicazione annuale dei dati,

  • dall’altro non può più differire il pagamento dell’imposta alle scadenze di Unico: deve infatti rispettare il termine ordinario del 16 marzo 2011.

Versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale

A riguardo del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione Iva annuale, si ricorda, che può essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2011 nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
  • oppure può essere rateizzato

Le rate devono essere di pari importo; la prima rata deve essere versata entro il 16 marzo, le successive alla prima entro il 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

In particolare:

  • come, abbiamo già accennato, il soggetto che presenta la dichiarazione in via autonoma può eseguire il versamento in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure può rateizzarlo, maggiorando dello 0,33% mensile (misura introdotta dall’art. 5 del Decreto 21 maggio 2009) l’importo di ogni rata successiva alla prima;

il soggetto che è tenuto alla presentazione unificata può scegliere tra:

  • versare in un’unica soluzione il 16 marzo;
  • versare in un’unica soluzione entro la scadenza del modello UNICO, maggiorando le somme da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
  • rateizzare dal 16 marzo, maggiorando con lo 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Di seguito riassumiamo i termini di presentazione e di versamento IVA.

Contribuenti Dichiarazione Versamento
 

 

Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali

Entro il 30 settembre 2011 in forma unificata

L’istanza di rimborso va presentata unitamente alla dichiarazione IVA

  • Entro il 16 marzo 2011,
  • entro la scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Mod. Unico
  • ovvero mediante rate maggiorate di interessi, di cui l’ultima entro il 16 novembre 2011
Per tutti gli altri contribuenti (per opzione o per obbligo) che procedono alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma  

Dal 1° febbraio al 30 settembre 2011 in via autonoma

L’istanza di rimborso va presentata unitamente alla dichiarazione IVA

 

  • Entro il 16 marzo 2011
  • ovvero mediante rate, di cui l’ultima entro il 16 novembre 2011 maggiorando con lo 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima

Rimborsi

La necessità di richiedere il rimborso dell’IVA è notevolmente diminuita poiché c’è la possibilità per tutti i contribuenti di recuperare la situazione creditoria già in sede di versamento unificato (nel rispetto delle nuove disposizioni decorrenti dal 1° gennaio 2010), nel modo descritto al punto successivo.

Tuttavia i soggetti legittimati ad effettuare la richiesta di rimborso IVA, che intendano perseguire tale procedura, da quest’anno devono compilare il quadro VR ora inserito nella dichiarazione IVA da presentarsi unitamente alla stessa e quindi non più separatamente con apposito modello cartaceo.

Ricordiamo che il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, all’atto della presentazione della dichiarazione IVA:

  • quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; l’aliquota media degli acquisti (al netto dei beni ammortizzabili) deve essere superiore a quella delle operazioni effettuate (al netto dei beni ammortizzabili) maggiorata del 10%;
  • quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 D.P.R. 633/72 nonché agli articoli 41, e 58 D.L. 331/93 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte  le operazioni effettuate;
  • limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
  • quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72;
  • quando si trova ad essere rappresentante di un soggetto non residente;
  • quando ha cessato l’attività nel corso dell’anno (per qualsiasi importo);
  • anche fuori dei casi sopra previsti può essere chiesto il rimborso, quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2008-2009-2010) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori ad euro 2.582,28. In tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Compensazioni

E’ prevista per tutte le categorie di contribuenti, la possibilità di effettuare compensazioni di imposte, contributi e tributi nell’apposito modello F24. L’eventuale eccedenza di credito spettante può essere, quindi, compensata in occasione dei pagamenti dovuti a partire dal 17 gennaio 2011, fino a concorrenza di euro 10.000.

Per i crediti di importo superiore devono, invece, essere espletate le formalità stabilite dall’art. 10 del D.L. n. 78/09:

  • presentazione della dichiarazione per i crediti superiori ad euro 10.000;
  • e apposizione visto di conformità da parte di un soggetto abilitato per gli importi superiori ad euro 15.000.

L’importo massimo complessivamente compensabile per tutti i tributi è comunque pari a 516.456,90 euro.

Sanzioni

Su eventuali omissioni e/o violazioni nella Dichiarazione Iva sono applicabili le sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. E’, pertanto, come sempre opportuno preparare con estrema precisione i dati necessari per la stesura della stessa.

Sanzioni amministrative.

Le sanzioni sotto indicate sono previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione con ritardo superiore a 90 gg., in presenza di debito d’imposta.   

Sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta con un minimo di euro 258

Omessa presentazione della dichiarazione annuale o presentazione con ritardo superiore a 90 gg., in assenza di debito d’imposta.  

Sanzione da euro 258 a euro 2.065  

Presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 gg.. Sanzione da euro 258  a euro 2.065  
Dichiarazione infedele in cui è indicata un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.  

Sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta e/o della differenza del credito

Richiesta di rimborso per un importo superiore a quello risultante dalla dichiarazione.   

Sanzione dal 100% al 200% della somma non spettante

Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo.  

Sanzione da euro 258 a euro 2.065  

Violazioni dell’obbligo di versamento Sanzione del 30% dell’importo non versato
Compensazione di crediti inesistenti Sanzione dal 100% al 200% dell’importo dei crediti compensati

Sanzione del 200% dell’importo dei crediti compensati in misura superiore ad € 50.000

Sanzioni penali

Per le violazioni più gravi sono previste, altresì, le seguenti sanzioni penali stabilite dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni.

SANZIONI PENALI
Dichiarazione fraudolenta

con indicazione di elementi passivi fittizi per un ammontare pari o superiore a euro 154.937,07;

con indicazione di elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a euro 154.937,07.

 

Reclusione da 18 mesi a 6 anni

 

Reclusione da 6 mesi a 2 anni 

Dichiarazione fraudolenta con indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore a euro 77.468,53;

b) l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è superiore al 5% dell’ammontare tassabile o, comunque, superiore a euro 1.549.370,70.

 

Reclusione da 18 mesi a 6 anni 

Dichiarazione infedele con indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore a euro 103.291,38.

b) l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare tassabile o, comunque, superiore a euro 2.065.827,60.

 

Reclusione da 1 a 3 anni 

Dichiarazione omessa:

quando l’imposta evasa è superiore a € 77.468,53. Agli effetti penali non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

 

Reclusione da 1 a 3 anni 

Omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo  (27 dicembre) per un ammontare superiore a € 50.000  

Reclusione da 6 mesi a 2 anni

Indebita compensazione. Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a € 50.000  

Reclusione da 6 mesi a 2 anni

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