
Per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria è tempo di rivoluzione:
Per ultimo Il decreto legislativo 14 dicembre 2010 n. 218 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre n. 295 ed entrato in vigore immediatamente) che effettua modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relative alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (GU 18 dicembre 2010, n. 295).
In assoluto la novità più discussa del testo è l’obbligo per i mediatori di costituirsi in società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o di società cooperativa, con capitale sociale minimo pari a 120.000 euro (probabilmente estendibile a 600.000 euro per evitare accorpamenti anomali tra colleghi).
Verrà creato un Organismo di controllo (art.128 septies) che gestirà e controllerà minuziosamente il nuovo Albo Professionale, il quale avrà personalità giuridica e ordinato in forma di associazione. Quindi mediatori e agenti dovranno seguire periodicamente dei corsi di aggiornamento.
Dovranno sostenere un prova valutativa. Sono tenuti alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni arrecati nell’esercizio della loro attività.
Nel provvedimento si specifica il rinvio alla data (al più tardi) del 31 dicembre 2011 del termine ultimo entro il quale dovranno essere adottate le disposizioni attuative della riforma degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e costituito l’Organismo di Controllo.
Tale riforma va a cozzare con un altro segmento del settore creditizio:
In merito al “titolo v” la nuova disposizione prevede che gli intermediari iscritti all’elenco generale ex articolo 106 e nell’elenco speciale ex art. 107 siano sostituiti da un’unica figura di intermediario finanziario sottoposto al controllo diretto di Banca d’Italia. Con l’ obbligo tutti i soggetti che operano in tale segmento finanziario a rivedere la propria struttura organizzativa e contabile e il proprio stato patrimoniale e conformandosi ai requisiti più severi, che fino a questo momento Bankitalia aveva richiesto esclusivamente alle cosiddette società “ex 107”. Per questo motivo molte realtà di intermediazione hanno cessato o cesseranno la propria attività.
A questo punto vorrei riassumere alcune disposizioni di natura operativa:
I mediatori creditizi potranno operare normalmente durante il periodo transitorio fintanto che non verrà costituito l’Organismo di Controllo, previsto, come appena detto, entro la fine del 2011.
Da molti studi di settore si ipotizza che le società di Mediazione che rimarranno sul mercato saranno un numero esiguo (dalle 30 alle 50). E questo non è dovuto allo “scoglio” del capitale sociale. Ma dagli innumerevoli standard imposti da Banca d’ Italia tra i quali un Back office accentrato e qualificato e un organo di controllo interno.
Sono già state definite le incompatibilità con altri albi, tra cui : Agenti immobiliari, promotori finanziari , revisori dei conti ,commercialisti etc.
Scomparirà la figura del “segnalatore” e sarà vietata ogni forma di collaborazione con altri professionisti. Tuttavia è prevista la figura del “collaboratore iscritto al Rui “ del quale cui si rimanda all’attuativo per comprenderne completamente l’ operatività.
Si dovrà operare con un unico mandato (come attualmente per gli agenti in att. fin) per conto di una Società di Mediazione, Istituto di credito, 106 etc.
In definitiva la riforma sarà drastica rivolta al rigore e all’ efficienza. I professionisti più qualificati sono già pronti a cavalcare il cambiamento!
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