Le principali disposizioni fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2011

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Scopo del presente articolo è quello di dare informazione in merito alle principali disposizioni di interesse pratico ed operativo, in ambito fiscale e lavoro, approvate, in via definitiva, dalla Legge di Stabilità 2011. Le nuove disposizioni riguardano:

  • l’accertamento parziale;
  • le sanzioni applicabili ad alcuni istituti deflattivi, quali l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale;
  • il ravvedimento operoso;
  • i contratti di leasing immobiliare;
  • la piccola proprietà contadina;
  • le attività di ricerca e sviluppo;
  • le cessioni degli immobili abitativi;
  • le proroga detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici;
  • i premi di produttività;
  • gli ammortizzatori sociali;
  • le aliquote contributive;
  • i carichi di famiglia dei non residenti.

L’ACCERTAMENTO PARZIALE

Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale indirizzandolo nei confronti di situazioni a maggiore rischio di evasione, l’art. 1, comma 17, della Legge di Stabilità 2011, modificando l’art. 36-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha stabilito che i criteri selettivi sulla base dei quali è operato il controllo formale devono tenere conto, tra l’altro, del “rischio di evasione.

Inoltre, il successivo art. 41-bis, comma 1, è stato integrato attribuendo rilevanza anche alle “attività istruttorie di cui all’art. 32, primo comma, numeri da 1) a 4)”, ossia ad:

  • accessi;
  • ispezioni e verifiche;
  • comparizioni del contribuente;
  • informazioni e documenti forniti dallo stesso, anche tramite la risposta a questionari;

che avranno valenza anche ai fini dell’accertamento IVA.

La Legge di Stabilità non precisa, tuttavia, la decorrenza degli effetti della suddetta disposizione, facendo presumere una piena operatività della stessa già a partire dal 1° gennaio 2011, anche in relazione all’accertamento di annualità precedenti, coerentemente con il consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 19 ottobre 2006, n. 32/E).

LE SANZIONI APPLICABILI AD ALCUNI ISTITUTI DEFLATTIVI, QUALI L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L’art. 1, comma 18, della Legge di Stabilità 2011 aumenta con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011 da un quarto ad un terzo del minimo le sanzioni previste – nel caso di accertamento con adesione, ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e non – dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218:

  • sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, e il contenuto delle relative dichiarazioni, con esclusione di quelle applicate in sede di liquidazione, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (l’art. 2, comma 5,). È, inoltre, modificato l’art. 15, comma 1, del medesimo Decreto (c.d. acquiescenza), per effetto del quale tali sanzioni – così come quelle previste dall’art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 50 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – sono ridotte ad un terzo, qualora il contribuente rinunci “ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo”;
  • sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell’adesione (art. 3, comma 3,);
  • conciliazione giudiziale: l’art. 1, comma 19 e 22, primo periodo, della Legge di Stabilità 2011 stabilisce, inoltre, che – con riferimento a ricorsi presentati a partire dal febbraio 2011 – sono aumentate da un terzo al 40,00% le sanzioni amministrative previste dall’art. 48, comma 6, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determinate sulla base degli importi irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione giudiziale. Analoga modifica riguarda il limite inferiore di tali somme aggiuntive, che devono essere almeno pari al 40,00% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
 Le sanzioni applicabili agli accordi con l’Amministrazione Finanziaria
 Istituto deflattivo Sanzione fino

al 31.01.2011

SANZIONE

DAL 01.02.2011

Acquiescenza 25,00% 33,33%
Accertamento con adesione e quiescenza 25,00% 33,33%
Adesione all’invito al contraddittorio 12,50% 12,50%
Adesione al processo verbale di constatazione 12,50% 12,50%
Conciliazione giudiziale 33,33% 40,00

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per quanto concerne l’istituto del ravvedimento operoso, la Legge di Stabilità 2011, art. 1, commi 20 e 22, stabilisce l’incremento delle misure sanzionatorie per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011, disponendo nel dettaglio che per le violazioni che non siano già state contestate e per le quali, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

  • incremento da un dodicesimo ad un decimo del minimo, purché il relativo versamento venga eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della commissione della violazione;
  • aumento da un decimo ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • innalzamento da un dodicesimo ad un decimo della sanzione minima prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, qualora venga trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni.
 Il nuovo ravvedimento operoso 
 Omissione  Termine Sanzione fino

al 31.01.2011

SANZIONE

DAL 01.02.2011

Pagamento Entro 30 giorni 2,50% 3,00%
 Pagamento Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione 3,00% 3,75%
 Dichiarazione  Entro 90 giorni 1/12 del minimo

(Euro 21)

1/10 del minimo

(Euro 25)

Inoltre, viene stabilito che:

  • per quanto concerne il procedimento di irrogazione delle sanzioni (art. 16, comma 3) sono aumentate da un quarto ad un terzo, nel caso di definizione della controversia, ad opera del trasgressore oppure degli obbligati in solido, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso: in ogni caso, la predetta somma aggiuntiva ridotta non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Detta disposizione ha efficacia con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011;
  • per quanto concernente, invece, la definizione agevolata, entro il termine di presentazione del ricorso, è stabilito il pagamento di un importo pari ad un terzo (anziché un quarto) della sanzione irrogata, e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (art. 17, comma 2). Detta disposizione ha efficacia con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Rimangono, pertanto, invariate ad un ottavo del minimo edittale le sanzioni applicabili alle fattispecie di adesione agli inviti al contradditorio ed ai processi verbali di constatazione di cui, rispettivamente, agli artt. 5, comma 1-bis, e 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997.

LEASING IMMOBILIARE

L’art. 1, commi 15 e 16, della Legge di Stabilità 2011 introduce alcune modifiche alla disciplina applicabile alle operazioni di leasing immobiliare, al fine di renderla coerente con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste per i trasferimenti effettuati mediante strumenti diversi dalla locazione finanziaria:

  • la responsabilità solidale dell’utilizzatore dell’immobile in leasing, anche se da costruire ovvero in corso di costruzione, con riferimento all’imposta di registro dovuta dal locatore per l’acquisto del fabbricato (art. 57, comma 1-bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), indipendentemente dalla natura strumentale oppure abitativa del bene oggetto dell’operazione;
  • la previsione secondo la quale i contratti di leasing immobiliare, per immobili strumentali ,devono essere registrati soltanto in caso d’uso, analogamente agli altri riguardanti i servizi bancari e finanziari, nonché il credito al consumo, per i quali il titolo VI del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 prescrive, a pena di nullità, la forma scritta (nota dell’art. 1, Tariffa, Parte II, del Testo unico dell’imposta di registro). Con l’effetto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2011, non è più dovuta l’imposta di registro dell’1,00%;
  • l’inserimento, tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale, dell’utilizzatore dell’immobile in locazione finanziaria, solidamente con tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o voltura e – nel caso di iscrizioni o rinnovazioni – i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, a prescindere dalla natura del fabbricato oggetto del contratto;
  • il legislatore ha esteso alle locazioni finanziarie immobiliari, per gli immobili strumentali, il medesimo regime previsto per l’acquisto diretto di fabbricati, nel dettaglio è stata disposta l’integrale sostituzione del comma 10-ter dell’art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con una nuova formulazione: “Per le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo  37  del  testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14- bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis  del  presente  articolo, sono  ridotte della metà. Tale decurtazione non opera, invece, più con riferimento agli acquisti immobiliari effettuati da società di leasing, che sono soggetti all’imposta ipotecaria e catastale nella complessiva misura proporzionale del 4,00% ed a quella di registro in misura fissa;
  • l’inserimento, dopo la disposizione di cui al punto precedente, del comma 10-ter.1.: “Alle  cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel  caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile (strumentale) concesso in locazione  finanziaria,  ovvero  nel  caso  di immobile riveniente da  contratti  di  locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa”;
  • l’abrogazione dell’art. 35, comma 10-sexies, del D.L. n. 223/2006 (“le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile  1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili  strumentali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono  essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale”);
  • la deroga all’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto del contribuente”), riguardante l’efficacia temporale delle norme tributarie, così definita: “per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili (strumentale) in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31  marzo  2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo è definita applicando all’importo, determinato secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell’articolo 35 del decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto”.

PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA A REGIME

Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina diventano a regime, ossia dette misure non hanno più il carattere di disposizioni transitorie (benché fossero state prorogate di anno in anno e avessero assunto, in pratica, una forma “continuativa”). L’art. 1, comma 40, della Legge di Stabilità 2011 ha, di fatto, eliminato il riferimento temporale del 31 dicembre 2010 ai fini dell’operatività delle agevolazioni in favore delle piccola proprietà contadina (art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194), che entrano, quindi, definitivamente a regime.

Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina

In particolare, si tratta di benefici riservati ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione assistenziale e previdenziale. Le predette operazioni possono, infatti, usufruire di una riduzione alla metà degli onorari notarili, nonché di una minore onerosità delle imposte d’atto, nella seguente misura:

  • registro: Euro 168,00;
  • ipotecaria: Euro 168,00;
  • catastale: 1,00%.

Sul punto, si rammenta che, ai fini dell’agevolazione in parola, non è più necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • l’acquirente è una persona che dedica, abitualmente, la propria attività materiale alla coltivazione della terra;
  • il fondo acquistato, unitamente ad altri eventualmente già posseduti, non deve eccedere di oltre un terzo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa del nucleo familiare: tali condizioni non operano, invece, nei confronti degli imprenditori agricoli professionali;
  • nel biennio precedente, l’acquirente non deve aver venduto fondi rustici di superficie superiore ad un ettaro.

Qualora l’acquirente provveda, poi, alla cessione del fondo, prima che siano decorsi cinque anni, ovvero interrompe la coltivazione, decade dal beneficio, salvo il caso in cui il trasferimento sia eseguito a favore di familiari o società di persone dagli stessi partecipate.

RICERCA E SVILUPPO

La Legge di Stabilità ha disposto lo stanziamento di 100 miliardi di euro per la concessione di un credito d’imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo ad università oppure enti pubblici di ricerca.

La piena operativa di detta disposizione, che è riservata agli investimenti effettuati a tale titolo nell’anno 2011, è subordinata all’approvazione di un apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con quelli dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dello sviluppo economico, che dovrà individuare:

  • i soggetti beneficiari;
  • le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione;
  • il credito d’imposta, sulla base di una percentuale, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca;
  • le modalità di fruizione del suddetto beneficio, nel rispetto del limite di spesa complessivo.

E’, tuttavia, già noto che detto credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), e, benché verrà riportato nella dichiarazione dei redditi, pur non concorrerà alla formazione della base imponibile Irpef, Ires ed Irap, né parteciperà alla formazione del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

CESSIONE DEGLI IMMOBILI ABITATIVI

L’art. 1, comma 86, della Legge di Stabilità 2011 ha modificato l’art. 10, primo comma, n. 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972, estendendo il “periodo di sorveglianza” da 4 a 5 anni. In altri termini:

  • le cessioni di immobili, aventi natura abitativa, sono soggette all’Iva – e non all’imposta di registro, in misura proporzionale  – se cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione, entro 5 anni dal completamento dei lavori.

La predetta modifica normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2011, con l’effetto che le imprese di costruzione e ristrutturazione, le quali abbiano già maturato il quarto anno ma non il quinto dall’ultimazione delle opere, potranno cedere gli immobili abitativi, beneficiando ancora dell’imponibilità ai fini Iva, ed evitando la rettifica dell’imposta detratta nel corso della costruzione o ristrutturazione.

Cessione di fabbricati strumentali per natura

Per quanto riguarda, invece, la cessione di fabbricati strumentali per natura non è stata apportata alcuna modifica, pertanto, dette cessioni risultano imponibili ai fini Iva se effettuate, a cura delle imprese di costruzione o ristrutturazione, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori.

PROROGA DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUGLI EDIFICI

L’art. 1, comma 48, della Legge di Stabilità 2011 ha prorogato fino al 31.12.2011 la detrazione IRPEF/IRES del 55% prevista per le spese di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ascrivibili alle seguenti causali:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20,00% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: la detrazione spetta nel limite di Euro 100.000,00;
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi: la detrazione è riconosciuta nel limite di Euro 60.000,00 a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università: la detrazione è ammessa nel limite di Euro 60.000,00;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: la detrazione è limitata ad Euro 30.000,00.

Ripartizione della detrazione in 10 anni (anziché in 5)

L’unica novità per detta detrazione, rispetto a quella in vigore fino ad oggi, concerne l’ampliamento dell’orizzonte temporale di ripartizione, in quote costanti, dell’importo detraibile, aumentato da 5 a 10 anni.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

L’art. 1, comma 39, della Legge di Stabilità 2011 ha abrogato il comma 10 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevedeva – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – l’aumento dello 0,09% delle aliquote contributive riguardanti le seguenti forme di copertura:

  • assicurazioni generali obbligatorie e forme sostitutive esclusive, con riferimento ai lavoratori dipendenti iscritti ed alla quota a carico di costoro;
  • gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle corrispondenti gestioni speciali dell’Inps;
  • gestione separata dell’Inps di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

PREMI DI PRODUTTIVITA’

L’art. 1, comma 47, della Legge di Stabilità 2011 ha attuato l’art. 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per effetto del quale:

  • nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10,00%;
  • la base imponibile del tributo sostitutivo è rappresentata da tutte le voci retributive riconducibili all’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, comprese le somme (C.M. 27 settembre 2010, n. 47/E e 48/E):
  • rimborsate al lavoratore per effetto dello sgravio contributivo;
  • corrisposte a titolo di lavoro notturno, straordinario o supplementare;
  • il suddetto beneficio trova applicazione entro il limite di Euro 6.000,00 lordi, e limitatamente ai titolari, nel periodo d’imposta 2010, di un reddito da lavoro dipendente non superiore ad Euro 40.000,00;
  • nel medesimo periodo, è altresì previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’art. 1, comma 30, della Legge di Stabilità 2011 riconosce la facoltà del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, di disporre – sulla base di specifici accordi governativi, e per periodi non superiori a dodici mesi – la proroga dei trattamenti di sostegno al reddito concessi ai sensi dell’art. 2, comma 138, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con applicazione di una riduzione differenziata, a seconda della tipologia dell’estensione del provvedimento:

  • prima proroga: 10,00%;
  • seconda proroga: 30,00%;
  • proroghe successive: 40,00%. Al ricorrere di tale ipotesi, la concessione del beneficio in parola è, tuttavia subordinata alla frequenza di specifici programmi di reimpiego, finalizzati anche alla riqualificazione professionale, organizzati dalla competente regione. È altresì riconosciuta la possibilità di richiedere l’erogazione anticipata del trattamento di sostegno al reddito, in un’unica soluzione, qualora i destinatari dello stesso intendano intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’impresa oppure associarsi in cooperativa.

La Legge di Stabilità 2011 proroga, inoltre, l’incremento del trattamento di integrazione salariale stabilito a favore dei lavoratori (previsto dall’art. 1, comma 6, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, avente ad oggetto), nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà “difensivi”, ovvero caratterizzati dalla riduzione dell’orario di lavoro a salvaguardia del mantenimento dell’organico, riguardanti le aziende soggette alla cassa integrazione straordinaria, e finalizzati a compensare le corrispondenti perdite retributive.

CARICHI DI FAMIGLIA PER I NON RESIDENTI

E’ stata estesa anche per l’anno 2011 l’efficacia, nei confronti dei contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, dei carichi di famiglia di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986 (art. 1, comma 54, della Legge di Stabilità 2011).

Tuttavia, per accedere a detto beneficio resta fermo l’obbligo, a carico del contribuente, di dimostrare, mediante idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo superiore ad Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni NON rilevano per l’acconto Irpef 2012

La novità è rappresentata, invece, dalla previsione secondo la quale le predette detrazioni non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto Irpef per l’anno 2012.

Contenuto delle relative dichiarazioni, con esclusione di quelle applicate in sede di liquidazione, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (l’art. 2, comma 5,). È, inoltre, modificato l’art. 15, comma 1, del medesimo Decreto (c.d. acquiescenza), per effetto del quale tali sanzioni – così come quelle previste dall’art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 50 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – sono ridotte ad un terzo, qualora il contribuente rinunci “ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo”;

  • sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell’adesione (art. 3, comma 3,);

conciliazione giudiziale: l’art. 1, comma 19 e 22, primo periodo, della Legge di Stabilità 2011 stabilisce, inoltre, che – con riferimento a ricorsi presentati a partire dal febbraio 2011 – sono aumentate da un terzo al 40,00% le sanzioni amministrative previste dall’art. 48, comma 6, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determinate sulla base degli importi irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione giudiziale. Analoga modifica riguarda il limite inferiore di tali somme aggiuntive, che devono essere almeno pari al 40,00% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

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