Le ultime modifiche in materia di accertamenti esecutivi e discarichi prolungano i tempi per la riscossione

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Con le modifiche apportate dal D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, contenente la manovra di correzione dei conti pubblici, in materia di riscossione si allunga di un anno di tempo in più la possibilità di presentare le domande di discarico per inesigibilità con riferimento a tutti i ruoli consegnati sino al 30 settembre 2009. Slitta conseguentemente di un anno il termine triennale per le verifiche degli enti creditori del ruolo che hanno a oggetto le suddette comunicazioni di inesigibilità. Cambiano, inoltre, le regole per il recupero delle spese delle procedure esecutive anticipate dall’agente della riscossione. Slitta al 1° ottobre prossimo infine il debutto dei nuovi accertamenti esecutivi.

Premessa

Come anticipato in premessa, con le modifiche apportate dal D.L.  n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, contenente la manovra di correzione dei conti pubblici, in materia di riscossione si allunga di un anno di tempo in più la possibilità di presentare le domande di discarico per inesigibilità con riferimento a tutti i ruoli consegnati sino al 30 settembre 2009. Questo comporta di conseguenza uno slittamento di un anno del termine triennale per le verifiche degli enti creditori del ruolo che hanno a oggetto le suddette comunicazioni di inesigibilità. Non solo. Cambiano anche le regole per il recupero delle spese delle procedure esecutive anticipate dall’agente della riscossione e slitta al 1° ottobre prossimo infine il debutto dei nuovi accertamenti esecutivi.

Termini per i discarichi

Ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 112/1999, l’agente della riscossione deve presentare la comunicazione di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo entro il terzo anno successivo a quello di consegna del ruolo, a pena della perdita del diritto al discarico. Per effetto dei rinvii già disposti in sede di modifica all’articolo 3 del D.L. n. 203/2005, per tutti i ruoli consegnati sino al 30 settembre 2008, il termine per la consegna delle suddette comunicazioni era stato già differito al 30 settembre 2011.

La novella prevede oggi che le richieste di discarico riferite a ruoli consegnati sino al 30 settembre 2009 si presentino entro il 31 dicembre 2012. Di conseguenza, il termine di tre anni per l’effettuazione dei controlli sulle suddette richieste da parte degli enti impositori inizia a decorrere dal 1° ottobre 2012.

Per quanto riguarda le procedure di discarico, il testo del sopra citato articolo 19, nella formulazione previgente al D.L. n. 98, prevedeva che la mancata effettuazione delle azioni esecutive su tutti i beni del debitore risultanti dall’Anagrafe tributaria costituiva condizione preclusiva del diritto al discarico. Per l’effetto, l’agente della riscossione restava debitore delle somme iscritte a ruolo nei confronti dell’ente creditore. La manovra correttiva dispone invece che la condizione preclusiva non riguarda le azioni di pignoramento mobiliare con la conseguenza che il pignoramento mobiliare costituirà uno strumento la cui attuazione sarà rimessa alla valutazione di opportunità e di proficuità delle società di Equitalia, senza che si ingenerino obblighi generalizzati, la cui inosservanza sia punita con la perdita del diritto al discarico.

Rimborso delle spese esecutive

Prima delle modifiche, l’agente della riscossione aveva il diritto di recuperare le spese della procedura esecutiva (spese del pignoramento, notifica di atti eccetera) a carico dell’ente creditore in due casi:

  1. annullamento del ruolo per sgravio;
  2. avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

Con la modifica in esame, la cui disciplina trova applicazione a partire dai rimborsi spese maturati dal 2011, per evitare alle società di riscossione anticipazioni finanziarie onerose, in ragione dei tempi lunghi per la presentazione delle domande di discarico, si prevede la seguente procedura:

  • entro il 30 marzo di ciascun anno, la società di riscossione presenta una richiesta di rimborso delle spese esecutive sostenute nell’anno solare precedente;
  • l’ente creditore del ruolo eroga il rimborso entro il 30 giugno successivo. In difetto di rimborso, l’agente della riscossione è autorizzato a recuperare l’importo in questione tramite compensazione con le somme da riversare all’ente impositore;
  • in presenza di successivo diniego definitivo della comunicazione di discarico per inesigibilità, l’agente della riscossione è tenuto a restituire l’importo recuperato entro dieci giorni dalla richiesta dell’ente impositore, con maggiorazione degli interessi legali;
  • laddove in epoca successiva all’avvenuto recupero delle spese di procedura, l’agente della riscossione dovesse ottenerne il pagamento da parte del debitore, lo stesso dovrebbe riversare l’importo suddetto all’ente creditore entro il 30 novembre di ciascun anno, con maggiorazione degli interessi legali.

Differimento degli accertamenti esecutivi

Al fine di consentire il coordinamento delle procedure degli accertamenti esecutivi (articolo 29 del D.L. n. 78/2010) con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto sviluppo (D.L. n. 70/2011), si differisce agli atti emessi dal 1° ottobre 2011 (anziché dal 1° luglio 2011) l’avvio della nuova disciplina accertativa.

Come noto con il predetto art. 29, co. 1, D.L. n. 78/2010, è stata attribuita efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni relativi alle imposte dirette e Iva emessi (in precedenza notificati) dal 1° ottobre 2011 (termine come detto stabilito dalla Manovra correttiva 2011) e relativi ai periodi d’imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2007. Detti avvisi di accertamento (ordinari e parziali, riferiti sia a soggetti con che senza partita Iva, residenti e non residenti) assumono quindi una triplice funzione:

  • di atto di accertamento di maggiori tributi ed accessori;
  • di atto della riscossione;
  • di atto di precetto per l’esecuzione forzata. Con riferimento a tali atti, vengono quindi aboliti, per espressa deroga normativa, l’iscrizione a ruolo (atto dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate) e la cartella di pagamento (conseguente atto emesso dall’agente della riscossione) che, tuttavia, permangono per gli atti impositivi non aventi ad oggetto le imposte dirette e l’Iva ovvero per quelli che pur avendo ad oggetto tali imposte siano relativi a periodi d’imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2007.

Per i nuovi accertamenti esecutivi il pagamento della pretesa erariale deve essere effettuato entro il termine di (e non alla) presentazione del ricorso; trattasi, quindi, di un termine mobile che beneficia delle sospensioni di rito (presentazione dell’istanza di accertamento con adesione – novanta giorni, sospensione feriale – quarantasei giorni), ma che, comunque, non viene anticipato alla data di presentazione del ricorso che, d’altra parte, ha come effetto quello di dimezzare gli importi dovuti per imposte ed interessi escludendo le sanzioni.

Decorsi i termini di presentazione del ricorso (e quindi di pagamento), scatta la successiva fase della riscossione forzata a seguito dell’affidamento del carico dall’Ufficio all’agente della riscossione. Nel sistema relativo agli accertamenti a valenza esecutiva essendo aboliti la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, il decorso infruttuoso del termine di pagamento delle somme dovute è condizione, decorsi ulteriori trenta giorni, dell’affidamento del carico all’agente della riscossione; affidamento che, ai sensi della lett. g) dell’art. 29 in commento, sostituisce in tutte le disposizioni il riferimento alla somme (o debiti, come nell’art. 31, D.L. n. 78/2010) iscritte a ruolo.

Con gli accertamenti esecutivi il contribuente non beneficerà più di un ulteriore termine per il pagamento delle somme una volta che le stesse siano state affidate all’agente della riscossione (come invece avviene per le iscrizioni a ruolo), in quanto detto affidamento presuppone che il debito sia scaduto e che siano trascorsi almeno ulteriori trenta giorni.

Le disposizioni riscontrabili nell’art. 7, D.L. n. 70/2011, così detto decreto sviluppo, solo in parte hanno modificato e/o integrato alcune norme sugli accertamenti esecutivi. Per semplicità e ove non necessario, il riferimento agli avvisi di accertamento si intenderà esteso anche ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Con le modifiche apportate all’art. 29, D.L. n. 78/2010, dall’art. 7, co. 2, lett. n), decreto sviluppo, la disciplina degli accertamenti esecutivi può essere così sintetizzata:

  • la valenza esecutiva degli avvisi di accertamento viene espressamente estesa all’Irap (co. 2, lett. n), n. 2.1), D.L. n. 70/2011);
  •  gli avvisi di accertamento interessati al potenziamento della funzione esecutiva sono quelli emessi a partire dal 1° ottobre (termine, come sopra già evidenziato stabilito dalla manovra correttiva 2011). Anteriormente alle modifiche, la norma faceva riferimento agli avvisi di accertamento “notificati” a partire dalla data del 1 luglio 2011 e, quindi, la nuova disciplina sarebbe stata applicabile anche agli avvisi di accertamento emessi precedentemente, con il rischio di far dipendere, nel periodo di prima applicazione, la natura (esecutiva o meno) dell’atto impositivo dalla data della relativa notifica;
  • in caso di mancato pagamento “la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati”. La nuova previsione dispone quindi espressamente per la inapplicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di versamento connessi agli accertamenti esecutivi;
  • in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”.

La disposizione quindi:

  • istituisce la sospensione automatica dell’esecuzione forzata quale effetto della presentazione del ricorso giurisdizionale, a prescindere dai requisiti richiesti per la sospensione giurisdizionale della riscossione. La norma opera, infatti, unicamente e in via automatica in sede giurisdizionale, e quindi presuppone la presentazione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale con, anche non contestuale, presentazione dell’istanza di sospensione della riscossione. Nessuna tutela è data quindi al contribuente che ha presentato una istanza di sospensione amministrativa ai sensi dell’art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 fermo restando che in tal caso all’Ufficio è consentito di accordarla in via di autotutela ai sensi dell’art. 2-quater, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, conv. con modif. con L. 30 novembre 1994, n. 656;
  • prevede la sospensione automatica dell’esecuzione forzata da parte dell’agente della riscossione a cui comunque l’Ufficio abbia secondo legge affidato il carico decorsi i trenta giorni successivi al termine ultimo per il pagamento (e quindi decorso il termine, mobile, di presentazione del ricorso);
  • dispone la sospensione dell’esecuzione forzata in sede giurisdizionale fino alla emanazione del provvedimento (ordinanza del Collegio anche successiva al decreto del Presidente) che decide sulla istanza di sospensione della riscossione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 180 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa. Pertanto, in presenza di provvedimento di rigetto della sospensione della riscossione e comunque decorsi i 180 giorni, essendo normalmente già decorso il termine di presentazione del ricorso (e quindi l’obbligo di pagamento) scatta la fase della esecuzione forzata relativa alle somme dovute in maniera frazionata a seguito della presentazione del ricorso giurisdizionale;
  • deroga alla sospensione giurisdizionale automatica della esecuzione forzata, con riguardo “alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, e quindi il sequestro conservativo, l’iscrizione di ipoteca nonché il fermo amministrativo, al ricorrere dei casi di fondato pericolo della riscossione ex art. 29, co. 1, lett. c), D.L. n. 78/2010.

Infine, va ricordato che il Decreto Sviluppo ha aggiunto una nuova previsione di carattere procedurale relativa alle modalità operative seguite dagli agenti della riscossione per l’avvio dell’espropriazione forzata, secondo la quale “ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto, come trasmesso all’agente della riscossione tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza“. In pratica, per l’effettuazione dell’esecuzione forzata la norma in esame equipara a tutti gli effetti l’estratto dell’avviso di accertamento ad efficacia esecutiva, trasmesso dall’Ufficio all’agente secondo le specifiche dell’emanando Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, all’atto stesso integrale, a condizione che l’agente ne attesti la provenienza.

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