Lettere-invito dell’Agenzia delle Entrate sul redditometro: come e se rispondere

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Con la presente si rende noto che sono in arrivo, se non sono già state recapitate, lettere provenienti dall’Agenzia delle Entrate indirizzate a soggetti che nell’anno 2009 hanno effettuato spese eccedenti (ad esempio acquisti di autovetture o imbarcazioni da diporto…) rispetto ai redditi dichiarati. Sostanzialmente si tratta di “segnalazioni” di anomalie tra reddito dichiarato e spesa sostenuta; un “invito” con il quale l’Agenzia delle Entrate presenta la nuova procedura di accertamento sintetico (che partirà nell’anno 2012) offrendo ai destinatari la possibilità di mettersi spontaneamente in regola con una dichiarazione integrativa per il periodo di imposta 2009 beneficiando di sanzioni ridotte.

Ciò premesso, con la presente informativa, intendiamo suggerire le possibili contromosse che il contribuente dovrà porre in essere per “difendersi” dalle suddette missive e ciò a seconda del tipo di anomalia riscontrata e della posizione soggettiva del medesimo.

La lettera dell’Agenzia delle Entrate

Le missive che in questi giorni stanno per essere recapitate, se non lo sono già state, dall’Agenzia delle Entrate sono sostanzialmente delle “note informative” con le quali si segnala al contribuente che sono state riscontrate nel periodo di imposta 2009 alcune anomalie tra i redditi dichiarati e le spese accertate dal Fisco. Le lettere si dividono sostanzialmente in due parti:

  1. la prima parte è una lettera circolare di carattere generale uguale per tutti, che indica la presenza di uno disallineamento reddito-spesa e le possibili soluzioni;
  2. la seconda parte, invece, è un allegato personalizzato nel quale sono dettagliate, voce per voce, le spese del 2009 effettuate dal singolo contribuente e che, sommate tra loro, potrebbero fare scattare l’accertamento sintetico perché determinano un reddito maggiore di quello dichiarato.
OSSERVA

L’accertamento sintetico è uno strumento con cui il fisco, nel controllare le persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini dell’IRPEf. Sostanzialmente gli uffici sono legittimati a risalire da un fatto noto (manifestazione della capacità contributiva del soggetto controllato) ad un fatto ignoto (esistenza di un reddito non dichiarato o di un reddito imponibile maggiore di quello dichiarato).

L’accertamento sintetico non è altro che una presunzione relativa in forza della quale l’Agenzia può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”, salva la prova contraria del soggetto “pizzicato” che potrà dimostrare che il sostenimento delle spese in questione è avvenuto con:

  • redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta;
  • redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  • redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

N.B. Con l’invio delle lettere in oggetto, pertanto, le spese sostenute nell’anno 2009 vengono imputate al reddito del medesimo periodo di imposta e la procedura di accertamento sintetico scatta se il reddito complessivo accertabile nel 2009 è superiore di almeno un quinto (20%) a quello dichiarato.

L’esempio contenuto nella lettera

La lettera dell’Agenzia riporta, al suo interno, un esempio che ha lo scopo di precisare quando può scattare la procedura di accertamento sintetico ed alle conseguenze a cui può portare. Si dovrà trattare di spese:

  • di ammontare complessivo significativamente superiore al reddito dichiarato;
  • di spese aggiuntive rispetto a quelle spese sostenute per l’ordinario sostentamento familiare.
L’ESEMPIO

Spese sostenute nel 2009 euro 65.000

Reddito complessivo dichiarato euro 23.000

Quota eccedente (a-b) euro 42.000

In calce all’esempio la missiva precisa che, in assenza di idonea dimostrazione da parte del contribuente riguardo al finanziamento delle suddette spese, l’Agenzia delle entrate:

  • potrà accertare un reddito complessivo pari ad euro 65 mila;
  • contestare l’ omessa dichiarazione di un maggior reddito pari alla differenza fra tale importo e quanto dichiarato dal contribuente (42 mila euro);
  • contestare il mancato pagamento dell’imposta corrispondente;
  • irrogare la sanzione per infedele dichiarazione, ossia una somma che va dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa.
OSSERVA
Sostanzialmente le spese che eccedono, per almeno un quinto, il reddito complessivo dichiarato, saranno considerate come maggior reddito non dichiarato.

La via di uscita contenuta nella lettera

La lettera, infine, suggerisce una possibile via d’uscita per i soggetti realmente a rischio di accertamento.  In questo caso, infatti, ci si può mettere in regola con una dichiarazione integrativa per il 2009 che prevede la collocazione dei proventi in una precisa categoria, a cui può essere collocato il pagamento di altri tributi. L’integrazione della dichiarazione effettuata secondo quanto previsto dall’avviso dell’Agenzia delle Entrate, però, potrebbe, come meglio argomenteremo di seguito, avere effetti anche per l’Irap, l’Iva e i contributi previdenziali, e comportare, complessivamente, un maggiore esborso per il contribuente.

Le spese sostenute nel 2009 nel mirino dell’Agenzia delle Entrate

Nel mirino dell’Agenzia vi sono tutte le spese che indicano un tenore di vita incompatibile con il reddito dichiarato. L’Agenzia ha dunque elaborato una vera e propria lista delle spese relative all’anno 2009, allegata alla lettera. Sostanzialmente si tratta di tutte spese che possono essere collegate direttamente ad un determinato contribuente ed ai suoi redditi e precisamente relative a:

  • acquisti di terreni;
  • acquisti di fabbricati;
  • acquisti di immobili all’estero;
  • acquisti di imbarcazioni;
  • acquisti aeromobili;
  • acquisti di titoli ed azioni;
  • mutui;
  • conferimenti di denaro in società;
  • apporto di denaro in associazione in partecipazione;
  • acquisto di autoveicoli;
  • movimenti finanziari verso l’estero;
  • pagamento canoni di locazione;
  • spese per il mantenimento dei beni (autoveicolo, imbarcazione, aereo);
  • spese per il tempo libero (viaggi, circoli esclusivi, centri benessere, equitazione);
  • spese sostenute per l’istruzione e di rilevante importo (superiori ad € 5.000,00);
  • acquisto di beni presso gallerie d’arte;
  • spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico;
  • spese per polizze assicurative;
  • versamenti per contributi previdenziali;
  • versamenti per contributi previdenziali per i lavoratori domestici.
OSSERVA
Nella lista stilata dall’Agenzia non vengono dettagliate le spese in euro atteso che:

  • la legge sulla privacy lo impedisce;
  • il contribuente “dovrebbe” essere a conoscenza delle spese significative che ha sostenuto nel 2009. Il condizionale è d’obbligo poiché, si ribadisce, è molto difficile che lo stesso possa esattamente ricostruire l’ammontare delle spese sostenute nel 2009 ed alle quali adeguare il reddito dichiarato;
  • la lettera, come già chiarito, è un’informativa e non rappresenta in alcun modo l’annuncio di una procedura amministrativa a carico del contribuente, ovvero l’accertamento di un maggior reddito, né costituisce un vero e proprio invito al contraddittorio.

Le possibili contromosse

Come anticipato in apertura della presente informativa, intendiamo suggerire le possibili contromosse che il contribuente dovrà porre in essere per “difendersi” dalle suddette missive e ciò a seconda del tipo di anomalia riscontrata e della posizione soggettiva del medesimo.

La risposta via email

Due sono i casi in cui la risposta e/o replica alla missiva ricevuta può essere inviata direttamente via email all’indirizzo appositamente dedicato:

oppure in alternativa è possibile rivolgersi anche al call center al numero verde 848.800.44 e precisamente:

1)    se si è in presenza di una situazione di facile giustificazione, ad esempio nel caso di contribuenti in possesso di redditi esenti, tassati alla fonte o determinati con criteri forfetari:

  • è  in questo caso, la replica dovrebbe riportare unicamente il nominativo del contribuente non avendo la comunicazione delle entrate alcun numero identificativo né un vero e proprio protocollo, e sostanzialmente la replica non è altro che l’applicazione del principio “a domanda, rispondo” in forza del quale il contribuente in maniera “irrituale” informa l’Ente delle motivazioni sulla scorta delle quali tali spese sostenute sono da ritenersi giustificate. Lo scopo della suddetta replica sarebbe quello di evitare, sin dall’origine, un possibile procedimento amministrativo che inizierebbe proprio da un invito al contraddittorio ovvero a comparire in un determinato giorno e luogo;

2)    in caso di significative anomalie ovvero se la lettera dell’Agenzia contiene delle vere e proprie incongruenze, o se si registrano difformità o errori nella lista delle spese attribuite (ad esempio se al contribuente viene attribuito l’acquisto di un terreno o di un immobile o di una barca in realtà mai comprata):

ATTENZIONE
Vi è chi sostiene che al di là dei casi sopra menzionati non occorra una risposta, ma ci permettiamo di suggerire che in mancanza, ovvero in caso di silenzio del contribuente dinanzi alla missiva ricevuta, questo atteggiamento potrebbe essere poco consono e a proprio sfavore. Infatti, il Fisco di fronte a questo “silenzio” potrebbe perseverare con la procedura di accertamento sintetico e quindi imputare una maggiore imposta unitamente all’applicazione di sanzioni che vanno dal 100 al 200%.

L’alternativa alla risposta via email: il contraddittorio

Alternativamente all’invio della risposta via email il contribuente potrà percorrere la strada del contraddittorio dato che l’ufficio che procede alla determinazione del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare al contribuente a comparire, nel quale sono indicati:

  • i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  • il giorno e il luogo della comparizione;
  • le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte.

A questo punto si potrà scegliere se:

  1. dare luogo all’avvio del contenzioso o
  2. pagare quanto richiesto, ma con uno sconto sulle sanzioni (ridotte della metà) e sul recupero della materia imponibile.

In questo secondo caso il contribuente dovrà prestare adesione ai contenuti dell’invito a mezzo di  comunicazione al competente ufficio, per poi procedere al versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In caso di esito negativo all’adesione al contribuente non resterà che impugnare l’atto di accertamento presso la commissione tributaria competente per territorio.

Nessuna giustificazione preventiva

Nel caso di redditi aggiuntivi rispetto a quelli sottoposti all’IRPEF e maggiori rispetto a quelli dichiarati ed utilizzati per pagare le spese ovvero di:

  • donazioni;
  • eredità;
  • vendita del proprio patrimonio immobiliare;
  • vincite al gioco;
  • redditi soggetti a tassazione a titolo d’imposta sostitutiva;
  • altri redditi esenti

se viene recapitata la lettera non occorre fare nulla, o meglio non è richiesta alcuna giustificazione di tipo preventivo.

La motivazione risiede nel fatto che le norme in materia di accertamento sintetico stabiliscono, infatti, che il contribuente possa giustificare in caso di verifica, i maggiori redditi, rispetto ai redditi dichiarati utilizzati per pagare le spese. Chi ha le pezze giustificative delle spese può, dunque, attendere tranquillamente l’eventuale richiesta di chiarimenti dall’Agenzia perché è compito del Fisco attivarsi e non spetta al contribuente elencare i redditi aggiuntivi rispetto a quelli sottoposti all’Irpef.

ATTENZIONE
Solamente nel caso di richiesta dell’avvio formale della procedura di accertamento sarà necessario esibire le pezze giustificative dei maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati utilizzati per pagare le spese. A riguardo, infatti, come verrà spiegato infra, prima della richiesta di qualsiasi pagamento, a tutela del contribuente è previsto il contraddittorio obbligatorio, se scatta l’accertamento, ovvero l’invito a comparire.

Assenza di risposta e dichiarazione integrativa

Nel caso in cui la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate sia corretta ovvero se ci si ritrova nella lista delle spese fatte, vi è scostamento tra spese fatte e redditi dichiarati ed i redditi sono stati sottaciuti,  due sono le possibili opzioni:

  1. non rispondere e aspettare l’accertamento;
  2. mettersi spontaneamente in regola con una dichiarazione integrativa per il 2009 e beneficiare delle sanzioni ridotte, al fine di evitare di vedersi esposto a verifiche ulteriori mostrandosi parte diligente senza aspettare l’accertamento.

Chi intendesse mettersi spontaneamente in regola con una dichiarazione integrativa per il 2009, al fine di correggere i dati del suddetto periodo di imposta e fare emergere i redditi precedentemente non dichiarati dovrà inviare telematicamente la nuova Dichiarazione dei redditi entro il termine di presentazione del modello Unico relativo al periodo di imposta successivo ovvero entro il 30.09.2011. In tal caso il contribuente potrà beneficiare del ravvedimento ed ottenere così la riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo, ovvero pari al 12,5% dell’imposta evasa, che andrà pagata contestualmente alla stessa imposta.

In tema di ravvedimento, corre l’obbligo evidenziare che sebbene la lettera inviata ai contribuenti si riferisca solamente alla riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, come sopra esposto, il ravvedimento garantisce:

  • qualora il contribuente si ravveda per il periodo d’imposta 2009 e la violazione è stata commessa nel 2010, la riduzione delle sanzioni a un decimo del minimo;
  • qualora il contribuente si ravveda per il periodo di imposta 2010 e la violazione è stata commessa in occasione dell’invio di UNICO 2011 e posta in essere successivamente al 01.02.2011, la riduzione sarà pari a un ottavo del minimo.
OSSERVA

Il contribuente conscio di non essere in regola, ha la possibilità, in forza dell’invito indicato nella missiva, di valutare come comportarsi anche per i redditi del 2010. In tal caso si suggerisce di valutare la compatibilità delle spese effettuate nel 2010 con il reddito complessivo da dichiarare, il tutto entro il 06.07.2012, o 05.08.2012 se si decide di pagare con la maggiorazione.

 

ATTENZIONE

Riteniamo di dover evidenziare che per i contribuenti che, a causa di uno scostamento del reddito dichiarato rispetto alle spese, hanno ricevuto l’invito ad adeguare la propria posizione dall’Agenzia, potrebbe essere più vantaggioso essere assoggettati all’accertamento sintetico piuttosto che effettuare l’integrazione spontanea della dichiarazione.

Le motivazioni sono molteplici e risiedono nel fatto che:

  • l’accertamento sintetico non prevede l’identificazione della categoria di reddito alla quale ascrivere i proventi occultati;
  • la dichiarazione integrativa, prevede, al contrario, la collocazione dei proventi in una precisa categoria, a cui può essere collegato il pagamento di altri tributi. L’integrazione della dichiarazione effettuata, ad esempio, potrebbe avere effetti anche per l’Irap, l’Iva e i contributi previdenziali, e comportare, complessivamente, un maggiore esborso per il contribuente per quanto riguarda il costo della regolarizzazione.

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