Nuovo redditometro e possibilità di adeguamento spontaneo per il contribuente.

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Il DL 78/2010 ha introdotto una nuova forma di redditometro al fine di accertare il reddito presunto delle persone fisiche mediante indici di spesa “aggiornati”, con l’obiettivo di adeguarli ai tempi e alle nuove tipologia di spese delle famiglie, con un occhio alle classi di reddito ma anche alle differenze territoriali. Tale strumento sarà efficace già a valere sui Modelli Unico 2010, ovvero sui redditi dichiarati nel 2009. Rispetto a tali indicazioni, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fatto rilevare che con il nuovo software che viene messo a disposizione dei contribuenti, il nuovo redditometro assumerà un aspetto innovativo: incentivare l’adeguamento spontaneo del contribuente, nel caso in cui il medesimo ravvisi che il reddito dichiarato, ovvero da dichiarare, risulti inferiore del 20% rispetto a quello da accertamento sintetico, ossia da quello presumibile mediante l’applicazione dei nuovi indici del redditometro.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, sta predisponendo un nuovo software, tramite il quale sarà possibile verificare se il reddito che il contribuente intende dichiarare risulti inferiore rispetto a quello calcolato dal nuovo software, ossia da quello presumibile mediante l’applicazione dei nuovi indici del redditometro. Nel caso tale differenza sia maggiore del 20% il contribuente potrà scegliere di adeguare spontaneamente, con una variazione in aumento, il proprio reddito al fine di evitare i controlli del Fisco, similmente a quanto avviene già per gli studi di settore.

Il nuovo redditometro

Il redditometro è uno strumento per l’accertamento del reddito presunto rispetto a quello effettivamente dichiarato dal contribuente attraverso l’utilizzo di particolari indici ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73.

La logica che presiede il redditometro può essere così sintetizzata: ad ogni spesa corrisponde, di norma, un reddito e, quindi, attraverso la valutazione e stima di alcune spese, di seguito elencate, connesse alla disponibilità di determinati beni e servizi, si può risalire indirettamente al reddito.

Il redditometro è utilizzato solo nei confronti delle persone fisiche per determinare il reddito complessivo del contribuente. La nuova versione sarà efficace già a valere sui Modelli Unico 2010, ovvero sui redditi dichiarati nel 2009 e l’accertamento scatterà quando si rileverà uno scostamento del 20% tra il reddito dichiarato e quello presunto anche per un solo periodo d’imposta.

Il nuovo redditometro utilizza indici di spesa “aggiornati”, rispetto a quelli precedentemente in vigore, con l’obiettivo di adeguarli ai tempi e alle nuove tipologia di spese delle famiglie, al fine di:

  • fare emergere, da un lato, le eventuali intestazioni di comodo dei beni a familiari, in modo da sfuggire ad una immediata associazione fra contribuente e spesa;
  • e salvaguardare, dall’altro, quelle situazioni in cui in cui la capacità manifestata è il frutto dello sforzo congiunto di più persone

Il nuovo strumento dovrà tenere in considerazione, anche le differenze territoriali in quanto, è innegabile che la capacità reddituale di un contribuente residente in una grande città è diversa rispetto alla capacità di spesa, ovviamente a parità di altre condizioni soggettive, di un contribuente residente in un piccolo paese di provincia.

Rispetto ai nuovi indici di spesa, i medesimi possono essere raggruppati in tre gruppi principali:

  • le spese riferibili agli immobili;
  • le spese riguardanti i mezzi di trasporto;
  • le spese relative al tempo libero.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa, in cui vengono indicati le “possibili” spese di riferimento a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per la determinazione, sulla base di indici di “redditività”, del reddito sintetico in capo al contribuente persona fisica:

Il software per la determinazione del reddito sintetico

Come già contenuto nella norma che istituisce il cosiddetto “nuovo redditometro”, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che è in fase di rilascio da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il nuovo software per il calcolo del reddito tramite redditometro. Tramite detto software ogni contribuente potrà determinare sinteticamente il proprio reddito e confrontare tale valore con quello che risulta dal modello dichiarativo per il medesimo periodo d’imposta.

A seguito del calcolo del reddito sintetico tramite il software in via di predisposizione:

  • se il reddito dichiarato dal contribuente risulterà congruo rispetto a quello misurato dal software, ovvero non si rileverà una discrepanza del 20%, il contribuente potrà essere certo di non essere soggetto ad accertamenti sintetici per quel periodo d’imposta;
  • diversamente se si evidenzia una discrepanza tra il reddito calcolato sinteticamente e quello dichiarato pari almeno al 20%, il contribuente avrà la possibilità di adeguarsi  tramite una revisione in aumento dei redditi dichiarati nel periodo d’imposta in esame senza alcun aggravio di sanzioni aggiuntive. Tale rettifica in aumento del proprio reddito consentirà al contribuente di “mettersi al riparo” da possibili accertamenti sintetici.

Le nuove disposizioni, pertanto, assumono valore deterrente nei confronti del contribuente, spronando il medesimo ad adeguarsi spontaneamente, onde evitare possibili futuri accertamenti sintetici, similmente a quanto avviene già per gli studi di settore.

Il contradditorio preventivo

Tuttavia è bene segnalare che il nuovo redditometro impone l’obbligo, in capo agli uffici, dell’obbligo dell’accertamento anticipato prima dell’emanazione dell’atto di accertamento. Pertanto, nel caso in cui il software rilevi uno scostamento maggiore del 20% tra reddito dichiarato e reddito sintetico, se il contribuente ritiene che detta differenza sia riconducibile a motivazioni oggettivamente ammissibili, quali redditi esenti, può dimostrare la sussistenza di questi in fase di contradditorio anticipato senza dover ricorrere unitariamente all’adeguamento in aumento del reddito dichiarato.

Si ricorda che i redditi esenti possono essere riconducibili a:

  • eredità;
  • vincite al lotto e simili;
  • Bot, Cct, e simili;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, quali depositi bancari, buoni postali o altro;

oppure il contribuente può dimostrare che:

  • esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti, quali i redditi conseguiti dai cosiddetti venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
  • il reddito conseguito non è quello effettivamente conseguito per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge;
  • ha venduto beni immobili;
  • ha utilizzato dei finanziamenti;
  • ha utilizzato somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale.

Tutte le prove fornite dovranno essere debitamente documentate; in ogni caso, nell’eventuale invito a chiarire la propria posizione, l’Amministrazione finanziaria dovrà fornire tutte le indicazioni utili per la difesa del contribuente.

Si ricorda, inoltre, che ulteriore finalità del redditometro è quella di accertare pagamenti, ovvero capacità di spesa del contribuente, tramite denaro non tracciabile, ossia far emergere il cosiddetto “nero”.

In considerazione delle osservazioni di cui sopra, pertanto, si consigliano i contribuenti alla conservazione della documentazione relativa alle spese effettuate e la prova della sostenibilità delle stesse attraverso la possibilità di ricondurle ai redditi effettivamente in possesso del contribuente, quali, oltre a quelli dichiarati, quelli sopra riportati. Potranno essere utili estratti conto bancari, estratti conto delle carte di credito, prelievi in concomitanza di una specifica spesa, documentazione di acquisti effettuati a seguito di donazioni e/o regali, ecc..

Tale documentazione risulta di fondamentale importanza nel caso in cui  dovesse rilevarsi una differenza superiore al 20% tra reddito dichiarato e reddito sintetico risultante da redditometro, poiché proprio tramite detta documentazione potrebbe essere dimostrabile al Fisco la legittimità del maggior reddito, senza dover ricorrere all’adeguamento spontaneo mediante variazione in aumento. Ogni situazione dovrà, tuttavia, essere valutata singolarmente.

Redditi 2009

L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che nel caso in cui sia già scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazione ed il contribuente, pertanto, non abbia più la possibilità di effettuare la revisione in aumento dei redditi dichiarati, l’adeguamento potrà essere effettuato mediante lo strumento del ravvedimento operoso, sostenendo:

  • le maggiori imposte dovute;
  • le sanzioni in misura ridotta prevista per i ravvedimenti operosi;
  • gli interessi di ritardato pagamento.

Tale considerazione vale in prima applicazione per il periodo d’imposta 2009, primo anno d’applicazione del nuovo redditometro, poiché in relazione a detto periodo d’imposta si è già provveduto ad inviare il modello Unico 2010, e, pertanto, non si potrà procedere in alcun modo all’adeguamento spontaneo mediante rettifica in aumento del reddito dichiarato.

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