Posta Elettronica Certificata: entro il 29 novembre 2011 va comunicato l’indirizzo al Registro delle Imprese

immagine in evidenza del post Posta Elettronica Certificata: entro il 29 novembre 2011 va comunicato l’indirizzo al Registro delle Imprese

Si ricorda che il D.L. n. 185/2008 per favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, consentendo così di ridurre i costi amministrativi degli operatori, ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec). Si evidenzia a tal proposito che l’articolo 16, comma 6, del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 dispone che le società devono comunicare il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro imprese entro e non oltre il 29.11.2011.

In caso di inosservanza di tali disposizioni l’articolo 2630 del Codice Civile prevede al comma 1 una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 Euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese. Agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, quindi, restano ormai solo due mesi per attivare un indirizzo PEC e depositarlo per l’iscrizione nel Registro Imprese entro il termine ultimo di 3 anni fissato dal Decreto Legge, ossia come detto entro il 29.11.2011, ed evitare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice Civile che le CCIAA applicheranno in caso di domande omesse o tardive.

Premessa

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è stata disciplinata con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, che la definisce come un sistema di trasmissione di documenti informatici nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica che attesta l’invio e la consegna di documenti informatici. La disciplina della PEC è completata dalle regole tecniche contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie), del 2 novembre 2005.

Precedentemente al D.L. n. 185/2008, il Codice dell’amministrazione digitale disponeva che le pubbliche amministrazioni utilizzassero la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con chi ne facesse richiesta, mentre non obbligava né le imprese , più in generale, i privati a munirsi di posta elettronica certificata.

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 è stato introdotto l’OBBLIGO:

  • per le imprese costituite in forma societaria (s.r.l., s.n.c., s.a.s., S.p.A.) di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese entro il 29.11.2011;
  • per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, istituiti con legge dello Stato, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai rispettivi ordini o collegi, entro il 29 novembre 2009.

Di seguito si illustrano le modalità con cui dovrà essere comunicato l’indirizzo PEC delle società.

Ambito soggettivo dell’obbligo comunicativo

Premettendo e rimarcando che, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 comma 6 del D.L.   n. 185/2008, la comunicazione dell’indirizzo PEC riguarda tutte le società si evidenzia che la disposizione in commento prevede due modalità di adempimento, a seconda delle condizioni di costituzione delle società.

In particolare:

  • per le società di nuova costituzione tale obbligo prevede l’indicazione dell’indirizzo di posta certificata nel momento stesso in cui si iscrivono al registro delle imprese; l’indirizzo Pec dovrà essere, pertanto, comunicato al notaio che avrà cura di iscriverlo nel riquadro 5 del modello S1;
OSSERVA
Chiaramente, in tal caso l’indirizzo PEC non deve essere comunicato entro il prossimo 29.11: per le società di nuova costituzione, infatti, la comunicazione avviene contestualmente all’iscrizione del registro delle imprese.
  • per le società già esistenti, invece, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 29 novembre 2011, e cioè entro tre anni dalla entrata in vigore del D.L. n. 185/2008; la comunicazione dovrà avvenire mediante la compilazione del riquadro 5 del modello S2.

Agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, quindi restano due mesi per attivare un indirizzo PEC e depositarlo per l’iscrizione nel Registro Imprese entro il termine ultimo di 3 anni fissato dal D.L. n. 185/2008.

OSSERVA
Il citato decreto limita l’obbligo di iscrizione alle imprese costituite in forma societaria: le imprese individuali e le altre imprese non costituite in forma societaria non sono quindi tenute a richiedere l’iscrizione del proprio indirizzo PEC al Registro Imprese.

Modalità di comunicazione

La comunicazione dell’indirizzo PEC deve essere effettuata presentando una pratica di Comunicazione Unica compilata al modello S2, riquadro B, con:

  • la data di invio della pratica;
  • il tipo atto C-Comunicazione;
  • il codice atto A99;
  • l’indicazione nel riquadro 5 dell’indirizzo PEC;
  • il Modello XX note con l’indicazione della dicitura “Comunicazione indirizzo posta elettronica certificata dell’impresa esente da diritti e bollo ai sensi dell’ art. 16 c. 6 D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009″.

Imposta di bollo e diritti di segreteria

L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 185/2008, sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

OSSERVA
Essendo l’obbligo di iscrizione prescritto alle sole imprese costituite in forma societaria, le imprese individuali e le altre imprese non costituite in forma societaria, oltre che a non essere formalmente tenute a richiedere l’iscrizione del proprio indirizzo PEC al Registro Imprese, non sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritto di segreteria.

Attivazione della PEC

E’ possibile attivare la PEC tramite internet dove numerose società forniscono il servizio di gestione oppure rivolgendosi direttamente alla Camera di Commercio. Molte associazioni di categoria sono già attivi e forniscono consulenza e convenzioni per l’attivazione della posta certificata.

E’ importante che, una volta attivata la Pec, il soggetto controlli costantemente la propria casella di posta al fine di non incorrere in ritardi che potrebbero essere sanzionati; si potrebbe equiparare, infatti, il non controllo della posta certificata con il mancato ritiro di una raccomandata dopo aver ricevuto “l’avviso di giacenza”. La Pec consiste, infatti, in un sistema di posta elettronica nel quale, a seguito dell’invio di comunicazioni e documenti informatici, viene fornita al mittente una attestazione elettronica, con valenza legale, in merito all’invio e alla consegna di quanto inoltrato.

Il valore giuridico della Pec è equiparato:

  • alla raccomandata A/R;
  • alle notificazioni a mezzo posta, ove consentite dalla legge (articolo 48 del D.Lgs. n. 82/2005).

Le sanzioni

L’articolo 2630 del Codice Civile prevede al comma 1 una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 Euro per ogni soggetto che – essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio – omette di eseguire, nei termini prescritti denunce, comunicazioni, depositi presso il Registro delle Imprese.

Si evidenzia che tale trattamento sanzionatorio è applicabile anche per la mancata comunicazione della PEC: è pertanto necessario effettuare la comunicazione nei termini previsti dal D.L. n. 185/2008 il quale, come indicato meglio sopra, ha fissato la decorrenza dell’obbligo “entro tre anni dalla data di entrata in vigore del […] decreto ossia, si ribadisce, entro il 29 novembre 2011.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*