Sono in arrivo dall’Inail le richieste per l’addizionale sul premio alle aziende del settore amianto

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L’Inail sta inviando le richieste di premi per le aziende a titolo di addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. La richiesta deriva dall’entrata in vigore del decreto del ministero del Lavoro 12 gennaio 2011 n. 30 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo 2011 n. 72) che regolamenta il “Fondo per le vittime dell’amianto”. Tale decreto istituisce prestazioni da erogare a coloro che, avendo contratto patologie da amianto o da fiberfrax, siano titolari di rendita diretta e ai superstiti degli aventi diritto. La patologia deve pertanto essere stata riconosciuta dall’Istituto e con un grado tale da raggiungere l’indennizzabilità in rendita.

Premessa

Come anticipato in premessa, l’Inail sta inviando le richieste di premi per le aziende a titolo di addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. La richiesta deriva dall’entrata in vigore del decreto del ministero del Lavoro 12 gennaio 2011 n. 30 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo 2011 n. 72) che regolamenta il “Fondo per le vittime dell’amianto”. Tale decreto istituisce  prestazioni  da erogare a coloro che, avendo contratto patologie da amianto o da fiberfrax, siano titolari di rendita diretta e ai superstiti degli aventi diritto. La patologia deve pertanto essere stata riconosciuta dall’Istituto e con un grado tale da raggiungere l’indennizzabilità in rendita.

Le novità

Le nuove prestazioni sono, ai sensi dell’articolo 1, comma 244, della Legge Finanziaria per il 2008, finanziate per un quarto dalle imprese e per tre quarti del bilancio dello Stato. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative che hanno comportato un’esposizione all’amianto.

Le aziende chiamate al pagamento sono quelle che svolgono le attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti ad amianto per un numero di soggetti uguale o superiore a 2.000.

Tale obbligo grava in particolare sulle aziende classificate a voci di Tariffa diverse a seconda della Gestione di pertinenza ed esattamente:

a) Gestione Artigianato – voci di lavorazione:

3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200;

b) Gestione Industria – voci di lavorazione:

3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220

c) Gestione Terziario – voci di lavorazione:

3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220;

d) Gestione Altre attività – voci di lavorazione:

3620, 4100, 6100, 7100.

Anni 2008 e 2009: l’addizionale di premio

L’addizionale di premio verrà per ora richiesta solo per il 2008 e il 2009 ed è pari all’1,44% per entrambi gli anni. Ai fini del calcolo del dovuto è necessario considerare che:

  • l’addizionale si applica ai premi ordinari, ai premi evasi e ai premi supplementari per silicosi/asbestosi, al netto dell’Anmil calcolati sulle voci di tariffa già citate;
  • l’addizionale non si applica ai premi speciali artigiani e agli altri premi speciali (Pat speciali).
E’ perciò evidente che solo le aziende artigiane che occupano personale dipendente soggetto a premio riceveranno la richiesta del dovuto.
  • qualora venga istituito nuovo rapporto assicurativo, nuova Pat o nuova voce di rischio, soggetti ad addizionale amianto e con inizio attività compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, il premio risulterà comprensivo dell’addizionale. Di conseguenza, qualora il servizio ispettivo dell’Inail verifichi che una azienda non era iscritta per quegli anni o che doveva essere classificata ad una delle voci indicate in precedenza, la richiesta dei premi evasi operata dagli uffici amministrativi congloberà anche la nuova addizionale. Parimenti, l’Inail opererà su una posizione assicurativa classificata ad una delle voci “a rischio” per la quale vengano ex post aggiunti nuovi salari (ad esempio per un recupero ispettivo). In tal caso, alla richiesta di addizionale già effettuata sulla base dei salari comunicati, se ne aggiungerà una nuova per gli imponibili assicurativi fatti oggetto di recupero.

L’Inail fa presente inoltre che sono escluse da questa prima elaborazione le addizionali inferiori a 2,58 euro che verranno richieste con una successiva elaborazione unitamente alla quota di addizionale relativa al 2010 e al 2011.

Va ricordato, infine, che l’addizionale per l’anno 2010 (non richiesta in questa fase) sarà pari all’1,07% e che il ministero si è riservato la possibilità di variazione dell’aliquota per gli anni successivi con apposito decreto.

È perciò evidente che solo le aziende artigiane che occupano personale dipendente soggetto a premio riceveranno la richiesta del dovuto.

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