Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2011

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Con il presente articolo si ricorda che il 16 marzo 2011 scade il termine per le società di capitali per effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura di libri e registri da effettuarsi con modello F24.

PREMESSA

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) concerne le società di capitali e deve essere versata entro il 16 marzo 2011, termine che si raccorda con la scadenza per il pagamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, nella fattispecie per l’anno 2010.

SOGGETTI INTERESSATI

  • I soggetti interessati all’adempimento sono:
  • le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice Civile (Circolare Ministeriale 03.05.1996,  n. 108/E);

Facendo riferimento all’autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze la soggettività passiva si estende anche a:

  • enti commerciali di cui all’art. 73 ( ex art. 87), comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 917/1986 TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

SOGGETTI ESONERATI

Sono, invece, esonerati, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

  • le società cooperative;
  • le società di mutua assicurazione;
  • le società di capitali dichiarate fallite, i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (R.M. 10.11.1990, n. 411461).
I SOGGETTI
Chi deve versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali 2011 Chi NON deve versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali 2011
  • S.p.a.;
  • S.r.l.;
  • S.a.p.a.;
  • società consortili a responsabilità limitata;
  • aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142;
  • società in liquidazione ordinaria;
  • società sottoposte a procedure concorsuali.
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • società di capitali dichiarate fallite;

La società che dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate è esonerata dall’effettuare un altro versamento; il trasferimento, infatti, non impone una nuova vidimazione dei libri sociali.

IMPORTO DA VERSARE

La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno solare; si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. E’ deducibile ai fini Ires, e Irap.

L’importo si differenzia a seconda dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2011 (più in generale al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento).

Nello specifico, per l’importo da versare entro il 16 marzo 2011 valgono i seguenti parametri:

IMPORTO DEL CAPITALE O DEL FONDO IN DOTAZIONE (alla data del 01.01.2011) MISURA DELLA TASSA DA PAGARE
Se ≤ euro  516.456,90 Euro 309,87
Se > euro  516.456,90 Euro 516,46

Le cooperative edilizie ed i loro consorzi pagano la tassa come sopra indicato ridotta ad ¼.

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2011, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l’anno 2011 (ossia prima del 16.03.2011), tali variazioni non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l’anno 2011, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2012.

ESEMPIO

La società Alfa SpA presenta, al 01.01.2011, un capitale sociale pari a euro 300.000. Il 15.02.2011 viene deliberato un aumento del capitale sociale a euro 700.000. Entro il 16.03.2011, la società deve versare la tassa dovuta per il 2011 comunque nella misura di euro 309,87, mentre nel 2012 dovrà versare una tassa pari a euro 516,46.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel primo anno di attività, rispetto a quelle che si trovano in un anno di attività successivo al primo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
SOCIETA’

1° ANNO DI ATTIVITA’

SOCIETA’

ANNO DI ATTIVITA’ SUCCESSIVO AL 1°

La tassa annuale deve essere corrisposta:

  • prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9);
  • mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate- Centro Operativo di Pescara
La tassa annuale deve essere versata:

  • entro il 16 marzo 2011;
  • in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione “Erario” il codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali

Le società che fanno richiesta di vidimazione successiva al 16.03.2011 sono obbligate ad esibire al Registro delle imprese o al notaio la fotocopia del Mod. F24 che attesta l’avvenuto pagamento della tassa annuale. Diversamente, se la richiesta viene fatta prima del 16.03.2011 la prova del pagamento non può essere fornita in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo (R.M. 20.11.2000, n. 170/E). Tuttavia, in tale ipotesi potrebbe essere richiesta la copia del modello F24 che attesta il pagamento della tassa annuale per il 2010.

COMPENSAZIONE DELLA TASSA

La tassa annuale può essere compensata con eventuali crediti IRES o IRAP o con un eventuale credito IVA risultante al 31.12.2010 mediante compilazione dell’apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’omesso o il tardivo pagamento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria che va dal 100% al 200% della tassa stessa, con un minimo di 103.00 euro. (art. 8, D. Lgs. n. 473/1997).

SANZIONE AMMINISTRATIVA PER OMESSO PAGAMENTO
Sanzione amministrativa per omesso o tardivo pagamento Dal 100% al 200% della tassa stessa con un minimo di 103,00 euro

Tuttavia l’omesso, l’insufficiente o il tardivo pagamento, può essere regolarizzato spontaneamente mediante l’istituto del “ravvedimento operoso” (all’art. 13 del vigente D.Lgs. n. 472/1997), ad eccezione del caso in cui la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si sia avuta formale conoscenza.

Nel caso di regolarizzazione spontanea della violazione commessa è prevista una riduzione della sanzione. In particolare, per il mancato pagamento della tassa dei libri sociali per il 2011, trattandosi di una violazione commessa a decorrere dal 1° febbraio 2011 andranno applicate le nuove sanzioni previste dalla Legge di stabilità 2011:

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA DEL MANCATO PAGAMENTO TASSA ANNUALE
se il versamento è eseguito entro 30gg dalla scadenza del 16 marzo 2011, quindi entro il 15 aprile 2011 SANZIONE = 3% (1/10 del minimo)
se il versamento è eseguito oltre i 30gg dalla scadenza, ma entro l’arco temporale di 1 anno dalla scadenza stessa, quindi entro il 16 marzo 2012 SANZIONE = 3,75% (1/8 del minimo)

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo e insieme agli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 1,5% con maturazione giorno per giorno, quindi, per ogni giorno di ritardo fino a quello di versamento compreso, ma con Modello F23. In particolare:

SANZIONE RIDOTTA Tramite Modello F23 indicando:

  • il codice ufficio “RCC”;
  • il codice 678T (denominato “Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative”);
  • la causale “SZ”.
IMPORTO DELLA TASSA

INTERESSI DI MORA

(1,5% dal 01.01.2011)

Tramite il consueto Modello F24 indicando il codice – tributo 7085 per entrambi (i due importi sono cumulativi: l’importo degli interessi di mora va sommato a quello della tassa da corrispondere).

Si evidenzia, infine, che entro il 16 marzo 2011 è possibile regolarizzare l’omesso versamento della tassa dovuta per il 2010. In tal caso, trovandoci in presenza di una violazione commessa prima del 1 Febbraio 2011, la misura della sanzione sarà pari al 3% mentre gli interessi dovranno essere applicati nella misura dell’1% fino al 31.12.2010 e del 1,5 dal 01.01.2011 al giorno del pagamento.

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