
L’obiettivo dei fondi pensione è quello di integrare il trattamento pensionistico pubblico. Si tratta pertanto di finalità che lo distinguono notevolmente dai fondi comuni di investimento le cui finalità sono speculative.
Il diritto alla prestazione pensionistica matura con la maturazione dei requisiti relativi alla pensione obbligatoria ma con almeno 5 anni di adesione alla forma pensionistica complementare.
La prestazione può esser erogata totalmente in forma di rendita, o in alternativa per il 50% in forma di capitale e per il 50% in forma di rendita.
Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore alla metà dell’assegno sociale Inps, l’intera prestazione potrà esser effettuata sotto forma di capitale.
Altro caso di erogazione totale sotto forma di capitale, che richiede come prerequisito l’assunzione prima del 29 maggio 2003, il non aver mai usufruito di anticipazioni nel corso di periodo di adesione al fondo.
Gli aderenti al fondo possono richiedere anticipazioni nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
- in qualsiasi momento per importi non superiori al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime condizioni per se, il coniuge e i propri figli;
- decorsi 8 anni dall’iscrizione per max il 75% per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa per se e i propri figli;
- dopo 8 anni per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti.
Quindi per qualsiasi ragione non è mai possibile eccedere la soglia del 75% del totale versamenti ed eventuali plusvalenze maturate.
Inoltre, le forme pensionistiche devono prevedere nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi, che le prestazioni siano consentite con un anticipo di 5 anni.
Nel caso di perdita dei requisiti relativi alla forma pensionistica complementare di riferimento, prima della maturazione del diritto all’erogazione, il lavoratore può effettuare un trasferimento ad altra forma pensionistica complementare. E’ inoltre possibile il riscatto parziale del 50% della posizione maturata in caso di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 48 mesi.
E’ possibile poi il riscatto totale qualora, in caso di invalidità permanente che comporti un’invalidità a meno di un 1/3 e a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi.
Questa facoltà è possibile con un anticipo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
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